
La Corte ribadisce “il consolidato principio secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40-bis, comma 3, e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs. n.286 del 1999 (così Cass. Sez. L, 07/11/2018, n. 28452; in senso conforme, Cass. Sez. L, 21/02/2022, n. 5679)”. Sancita la nullità dei contratti integrativi, anche nel regime anteriore alla riforma del 2009, la Corte conferma “il principio per cui il datore di lavoro pubblico, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in via conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 23/10/2017, n. 25018). In questo senso, è stato ripetutamente affermato dalla Corte che, qualora il datore di lavoro pubblico attribuisca al lavoratore un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l’atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo (così, Cass. Sez. L, 29/05/2018, n. 13479e precedenti ivi citati; nello stesso senso, Cass. Sez. L, 18/08/2020, n. 17226eCass. Sez. L, 04/05/2021, n. 11645). In conclusione, nel pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l’indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cass. Sez. L, 09/05/2022, n. 14672). In questo senso, è stato affermato che nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (Cass. Sez. L, 20/02/2017, n. 4323). Né può valere addurre, sotto altro profilo, la non imputabilità al lavoratore dell’indebito pagamento, dal momento che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell’impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo (così Cass. Sez. L, 27/05/2024, n. 14765)”.


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