
Link al documento: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240219/snciv@sL0@a2024@n04313@tO.clean.pdf

L’Amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell’Amministrazione, per recuperare l’impiegato al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, alla qualifica inferiore.
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14649-2024-03-06-08-57-16.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Comune di Cerignola (FG). Deliberazione sulla richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della ln 131/2003 avanzata dal sindaco del comune di Cerignola (FG), tesa a conoscere l’assoggettamento o meno dei proventi derivanti da violazioni del codice della strada agli attuali vincoli in tema di trattamento economico accessorio. La corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, ha avuto riguardo, da un lato, alla natura della spesa in esame (previdenziale e non retributiva) e, dall’altro, alla riconosciuta «sostanziale continuità teleologica esistente tra i diversi tetti di spesa» previsti nel tempo dal legislatore con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle PP.AA., risponde al quesito del Comune di Cerignola sostenendo che l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione al codice della strada per misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia provinciale e municipale, ex art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. N. 285/1992, non è assoggettato al limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. N. 165/2001, attualmente contemplato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017.
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/22/2024/PAR