Misure di welfare integrativo-ex art. 79, comma 2, lett. C) del CCNL del 16.11.2022– art. 23, comma 2, dlgs 75/2017 – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 39/2024

Misure di welfare integrativo-ex art. 79, comma 2, lett. C) del CCNL del 16.11.2022– art. 23, comma 2, dlgs 75/2017 - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 39/2024

Il quesito proposto da un Comune implica l’approfondimento di due profili: il primo riguarda la possibilità di “stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti”; l’altro profilo rappresenta il dubbio se “gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016”. Il primo punto involge il contenuto dell’art. 79, comma 2, lett. c), ossia la possibilità per gli Enti di adeguare le disponibilità del Fondo risorse decentrate “sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa” nonché il rapporto tra dette risorse e l’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.

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Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 4, Dlgs 165/2001 – Corte di Cassazione sentenza n. 4046/2024

Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 4, Dlgs 165/2001 - Corte di Cassazione sentenza n. 4046/2024

La Corte evidenzia come “costituisca ius receptum quello per cui in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura ed il soggetto competente ad irrogare la sanzione, (da individuarsi a cura di ciascuna amministrazione e secondo il proprio ordinamento), devono essere distinti, ex art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis vigente, al fine di garantire che, in relazione alle sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente; la necessità di tale distinzione viene meno solo ove si realizzi la duplice condizione che l’infrazione rilevata sia fra quelle di minore gravità ed il responsabile della struttura rivesta la qualifica di dirigente (Cass. 27 dicembre 2021, n. 41568; Cass. 29 luglio 2019, n. 20417) ed è stato sottolineato il carattere imperativo del principio di terzietà e della conseguente distinzione sul piano organizzativo tra l’ufficio per i procedimenti disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente (Cass. 31 luglio 2019, n. 20721; Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379).

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Falsa attestazione della presenza in servizio – Corte di Cassazione sentenza n. 1999/2024

Falsa attestazione della presenza in servizio - Corte di Cassazione sentenza n. 1999/2024

Per la Suprema Corte sono utilizzabili a fini probatori nel processo penale le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma secondo, della L. 20 maggio 1970, n. 300, in quanto tali garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori, ma non possono avere rilievo nell’attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato. La Corte inoltre evidenzia “come secondo una costante interpretazione la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Sez. 2, n. 5837 del 17/01/2013, Rv. 255201 – 01). E nel caso in esame i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno proprio ritenuto che i due dipendenti attraverso il reciproco scambio dei badge avessero falsamente attestato l’entrata e l’uscita dal servizio”.
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14650-sezione-penale-sentenza-19992024-impiego-pubblico–funzioni-locali–secondo-licenziamento-disciplinare–art-55-del-d-lgs-1652001-e-art-4-statuto-dei-lavoratori-legge-3001970.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni