
Il quesito proposto da un Comune implica l’approfondimento di due profili: il primo riguarda la possibilità di “stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti”; l’altro profilo rappresenta il dubbio se “gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016”. Il primo punto involge il contenuto dell’art. 79, comma 2, lett. c), ossia la possibilità per gli Enti di adeguare le disponibilità del Fondo risorse decentrate “sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa” nonché il rapporto tra dette risorse e l’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.
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