Composizione Ufficio procedimenti disciplinari, anche membri esterni all’Ente – Corte di Cassazione sentenza 2389/2026

Composizione Ufficio procedimenti disciplinari, anche membri esterni all'Ente - Corte di Cassazione sentenza 2389/2026

La Corte di Cassazione ha confermato un licenziamento disciplinare, stabilendo che la modifica della composizione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) nel corso del tempo non invalida la sanzione, purché sia garantito il principio di terzietà. Ha inoltre ritenuto legittima la riapertura del procedimento disciplinare dopo una condanna penale, anche in possesso del solo dispositivo della sentenza, se il diritto di difesa del dipendente viene rispettato. La Corte afferma un principio di notevole importanza pratica: “il carattere imperativo delle norme sulla competenza dell’UPD (art. 55-bis D.Lgs. 165/2001) si riferisce al principio di terzietà, l’UPD deve essere un organo distinto dalla struttura in cui il dipendente opera”. Tuttavia, la specifica composizione dell’UPD rientra nell’autonomia organizzativa dell’amministrazione. Di conseguenza, è del tutto legittimo che un ente modifichi nel tempo l’assetto di tale ufficio, anche durante lo svolgimento di un procedimento. Ciò che conta è che l’organo che irroga la sanzione sia, al momento della decisione, quello competente secondo le regole organizzative in vigore e che rispetti il principio di terzietà. La Corte ha anche specificato che la presenza di membri esterni all’ente non è vietata, anzi, può rafforzare l’indipendenza dell’organo, a tutto vantaggio del dipendente.

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Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 4, Dlgs 165/2001 – Corte di Cassazione sentenza n. 4046/2024

Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 4, Dlgs 165/2001 - Corte di Cassazione sentenza n. 4046/2024

La Corte evidenzia come “costituisca ius receptum quello per cui in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura ed il soggetto competente ad irrogare la sanzione, (da individuarsi a cura di ciascuna amministrazione e secondo il proprio ordinamento), devono essere distinti, ex art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis vigente, al fine di garantire che, in relazione alle sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente; la necessità di tale distinzione viene meno solo ove si realizzi la duplice condizione che l’infrazione rilevata sia fra quelle di minore gravità ed il responsabile della struttura rivesta la qualifica di dirigente (Cass. 27 dicembre 2021, n. 41568; Cass. 29 luglio 2019, n. 20417) ed è stato sottolineato il carattere imperativo del principio di terzietà e della conseguente distinzione sul piano organizzativo tra l’ufficio per i procedimenti disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente (Cass. 31 luglio 2019, n. 20721; Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379).

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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. – Corte di Cassazione sentenza 1016/2024

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. - Corte di Cassazione sentenza 1016/2024

La Suprema Corte si esprime in materia di procedimenti disciplinari ex art. 55 bis del Dlgs 65/2001 ed in particolare in merito alla composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari ai fini della legittimità della sanzione irrogata. In particolare precisa “che Il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto» (Cass. n. 1753/2017, ex multis). Si aggiunga che «Il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall’art. 55 co. 1 e 55-bis co. 4 (ora co. 2) d.lgs. 165/2001 va riferito al principio di terzietà senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’U.P.D.» (Cass. n. 20721/2019, ex multis). In estrema sintesi, «l’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici» (Cass. n. 3467/2019; conf., ex multis, Cass. n. 19672/2019). Inoltre, conclude la Corte “La disposizione di legge, in base alla sua ratio, come sopra riportata, non richiede la costituzione di un apposito ufficio, che si occupi esclusivamente dei procedimenti disciplinari, né l’individuazione esplicita di una determinata figura quale responsabile dell’ufficio o di altre figure quali componenti di un obbligo necessariamente collegiale”.

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