
Il quesito proposto da un Comune implica l’approfondimento di due profili: il primo riguarda la possibilità di “stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti”; l’altro profilo rappresenta il dubbio se “gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016”. Il primo punto involge il contenuto dell’art. 79, comma 2, lett. c), ossia la possibilità per gli Enti di adeguare le disponibilità del Fondo risorse decentrate “sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa” nonché il rapporto tra dette risorse e l’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.
La Corte sottolinea come tale profilo sia espressamente disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 79 CCNL cit. (anche in relazione alla destinazione di dette risorse), norma, questa, sulla cui interpretazione la Sezione deve astenersi, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene detto ambito rientrante nella disponibilità dall’ARAN. Costituisce jus receptum, infatti, che “l’interpretazione di clausole e norme della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell’attività consultiva della Corte dei conti, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN (vd., ex multis, deliberazione Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 2/2019/PAR e n. 19/2019/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019/PAR). In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, ha stabilito che esula dalla materia della contabilità pubblica “qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi … al pari dell’interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro”. Ancora, la stessa Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha ribadito che “non può, invece, costituire oggetto dell’attività nomofilattica di questa Sezione l’ambito interpretativo della questione che verte sulle modalità applicative di talune disposizioni di fonte contrattuale, esulando dalla funzione consultiva intestata a questa Corte la definizione del significato delle clausole controverse della contrattazione collettiva nazionale, per le quali opera una compiuta disciplina prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” (in termini, cfr. del. di questa Sezione n. 386/2019/PAR; più recentemente v. anche del. n. SRCLOM/30/2022/PAR). Quanto invece al rapporto tra le eventuali risorse del fondo ex art. 79 CCNL destinate al welfare integrativo da un lato, e l’art. 23, d.lgs. n. 75/2017 dall’altro, il Collegio ribadisce la precedente pronuncia di cui alla deliberazione n. 174/2023/PAR, con la quale è stato affermato che “le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017”.
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14654-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-n-392024par-impiego-pubblico–funzioni-locali–misure-di-welfare-integrativo-ex-art-79-comma-2-lett-c-del-ccnl-del-16112022-art-23-comma-2-dlgs-752017.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni