
I termini del preavviso, secondo una corretta interpretazione dell’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 9.5.2006, devono essere calcolati con riferimento alla data in cui il rapporto di lavoro deve considerarsi risolto. A nulla rileva che la comunicazione delle dimissioni intervenga con largo anticipo. Il calcolo deve, comunque, tener conto dei giorni di assenza legittimamente previsti dal CCNL (ferie, permessi retribuiti) che il lavoratore ha diritto a fruire. Si ricorda, altresì che, secondo la richiamata disciplina il preavviso deve essere lavorato, fatta salva la previsione contenuta nel comma 4 del richiamato articolo che prevede la facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte senza il rispetto dei termini dello stesso. In tal caso non si applicano le previsioni del precedente comma 4 che regolano gli effetti economici collegati all’indennità di mancato preavviso.
Dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica – Corte di Cassazione sentenza n. 4640/2024

L’Amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell’Amministrazione, per recuperare l’impiegato al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, alla qualifica inferiore.
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