Dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica – Corte di Cassazione sentenza n. 4640/2024

Dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica - Corte di Cassazione sentenza n. 4640/2024

L’Amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell’Amministrazione, per recuperare l’impiegato al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, alla qualifica inferiore.

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