
I termini del preavviso, secondo una corretta interpretazione dell’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 9.5.2006, devono essere calcolati con riferimento alla data in cui il rapporto di lavoro deve considerarsi risolto. A nulla rileva che la comunicazione delle dimissioni intervenga con largo anticipo. Il calcolo deve, comunque, tener conto dei giorni di assenza legittimamente previsti dal CCNL (ferie, permessi retribuiti) che il lavoratore ha diritto a fruire. Si ricorda, altresì che, secondo la richiamata disciplina il preavviso deve essere lavorato, fatta salva la previsione contenuta nel comma 4 del richiamato articolo che prevede la facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte senza il rispetto dei termini dello stesso. In tal caso non si applicano le previsioni del precedente comma 4 che regolano gli effetti economici collegati all’indennità di mancato preavviso.
Parere in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata – DFP-0054803-P-18/08/2021

Tale indicazione legislativa, ai fini dell’applicazione della risoluzione unilaterale, consente all’amministrazione di esercitare questo istituto a prescindere dall’età anagrafica, fermo restando, come sopra detto, il regime delle decorrenze, poiché la disposizione del citato comma 194 fa venir meno il pregiudizio economico che si sarebbe potuto configurare per il dipendente con età inferiore ai 62 anni nel caso l’amministrazione avesse esercitato la potestà unilaterale di recesso.
Link al documento: https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-01-2022/parere-materia-di-risoluzione-unilaterale-del-rapporto-di-lavoro
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