Le somme delle sanzioni al codice della strada destinate alla previdenza complementare sono spesa di personale ma sono fuori dal limite del salario accessorio – Corte dei Conti Puglia delibera n. 22/2024

Le somme delle sanzioni al codice della strada destinate alla previdenza complementare sono spesa di personale ma sono fuori dal limite del salario accessorio - Corte dei Conti Puglia delibera n. 22/2024

Comune di Cerignola (FG). Deliberazione sulla richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della ln 131/2003 avanzata dal sindaco del comune di Cerignola (FG), tesa a conoscere l’assoggettamento o meno dei proventi derivanti da violazioni del codice della strada agli attuali vincoli in tema di trattamento economico accessorio. La corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, ha avuto riguardo, da un lato, alla natura della spesa in esame (previdenziale e non retributiva) e, dall’altro, alla riconosciuta «sostanziale continuità teleologica esistente tra i diversi tetti di spesa» previsti nel tempo dal legislatore con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle PP.AA., risponde al quesito del Comune di Cerignola sostenendo che l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione al codice della strada per misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia provinciale e municipale, ex art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. N. 285/1992, non è assoggettato al limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. N. 165/2001, attualmente contemplato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/22/2024/PAR

Articolo 142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2023 (rendicontazione 2024). Istruzioni operative – DAIT circolare n. 11/2024

Articolo 142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni. Anno 2023 (rendicontazione 2024). Istruzioni operative - DAIT circolare n. 11/2024

Link al documento: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n11-del-6-febbraio-2024

MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 112/2023

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 112/2023

Il Sindaco del Comune di Pegognaga (MN) ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, Legge n. 131/2003, in merito all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle infrazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse possono essere portate in detrazione, così come previsto dal DM 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinati all’ente proprietario della strada”. Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sui quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Pegognaga (MN). “Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal DM 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”. “Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal DM 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”. “Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal DM 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/112/2023/PAR