Sanzioni codice della strada – Corte dei conti Lombardia Deliberazione n. 373/2025/PAR del 13 novembre 2025

Sanzioni codice della strada - Corte dei conti Lombardia Deliberazione n. 373/2025/PAR del 13 novembre 2025

Per la Sezione di controllo della Lombardia, le risorse di cui all’articolo 208 del Codice della strada destinati alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale non sono escluse dal limite di spesa previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, ai sensi dell’art. 1 comma 124, della legge 207 del 2024, in quanto non rientranti nella nozione di welfare integrativo e non espressamente oggetto di indicazione di irrilevanza ai fini del rispetto di quel vincolo di spesa. Le risorse di cui all’articolo 208 del Codice della strada destinati alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale possono essere escluse dal limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 nella misura e secondo le modalità indicate nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019 ossia la stessa non ha escluso, ammettendola, “l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”.

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Autovelox, Garante Privacy: parere favorevole al Mit. Immagini e video inviati all’automobilista solo su sua richiesta – Garante della Privacy parere del 11.01.2024

Autovelox, Garante Privacy: parere favorevole al Mit. Immagini e video inviati all’automobilista solo su sua richiesta - Garante della Privacy parere del 11.01.2024

Il Garante ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sulle modalità di collocazione e uso degli autovelox.

Nella versione dello schema all’esame dell’Autorità si è tenuto conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso dell’istruttoria per rendere il decreto conforme alla normativa privacy.

Come richiesto dal Garante, le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale di contestazione della violazione. La documentazione fotografica o video dovrà essere  infatti messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.

Nel rispetto della privacy degli automobilisti viene consentito anche l’impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo. I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione. Nel decreto vengono, infine, definiti i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad erogare le sanzioni. Queste sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del Nuovo codice della strada.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983228

Articolo 142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2023 (rendicontazione 2024). Istruzioni operative – DAIT circolare n. 11/2024

Articolo 142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni. Anno 2023 (rendicontazione 2024). Istruzioni operative - DAIT circolare n. 11/2024

Link al documento: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n11-del-6-febbraio-2024