Violenza di genere: anonimato garantito in data base prestazioni d’urgenza – Garante della Privacy parere del 21.03.2024

Violenza di genere: anonimato garantito in data base prestazioni d’urgenza - Garante della Privacy parere del 21.03.2024

Via libera del Garante Privacy allo schema di decreto del Ministro della salute che integra il Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (EMUR) con un set di informazioni relative agli accessi in pronto soccorso delle vittime della violenza di genere.

Lo schema di decreto tiene conto delle osservazioni formulate dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con il Ministero, che hanno riguardato in particolare l’anonimato delle donne vittima di violenza e di quelle che chiedono di partorire in anonimato nonché l’aggiornamento di tutto il flusso di dati alla luce dei nuovi princìpi in materia di protezione dei dati personali dettati dal GDPR. Il Sistema infatti era stato istituito nel 2008, ben 10 anni prima della piena applicazione del GDPR. In particolare, il Garante Privacy ha chiesto l’aggiornamento del sistema di codifica e di aggregazione dei dati, l’individuazione del tempo di conservazione delle informazioni e dei ruoli privacy dei diversi soggetti che intervengono nelle operazioni di trattamento.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10007868

Pa: trasparenza siti, il Garante Privacy chiede più tutele per i dati personali

Pa: trasparenza siti, il Garante Privacy chiede più tutele per i dati personali

Parere favorevole del Garante Privacy ad Anac su 14 quattordici schemi standard di pubblicazione che dettano le regole che le Pa devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online.

Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013) tengono conto delle diverse osservazioni formulate dall’Ufficio.

Per garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy, le Pa dovranno limitarsi, fra l’altro, a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati necessari, come ad es., il numero di telefono, l’indirizzo email e pec dell’ufficio – e non i dati del dipendente – cui il cittadino può rivolgersi per richieste all’amministrazione. E negli esiti dei concorsi pubblici dovranno pubblicare il nome, il cognome, (la data di nascita, in caso di omonimia) e la posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei dichiarati vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria. Inoltre, nella pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, le Pa dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a mille euro nell’anno solare e in ogni caso se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale.

Nel dare il proprio parere positivo sugli schemi standard di pubblicazione, il Garante tuttavia ha chiesto ad Anac di innalzare il livello di tutela. Ad esempio, nel caso di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le Pa devono evitare di pubblicare dati troppo dettagliati che possano identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore. Potranno invece pubblicare i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Il Garante invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9996090

Autovelox, Garante Privacy: parere favorevole al Mit. Immagini e video inviati all’automobilista solo su sua richiesta – Garante della Privacy parere del 11.01.2024

Autovelox, Garante Privacy: parere favorevole al Mit. Immagini e video inviati all’automobilista solo su sua richiesta - Garante della Privacy parere del 11.01.2024

Il Garante ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sulle modalità di collocazione e uso degli autovelox.

Nella versione dello schema all’esame dell’Autorità si è tenuto conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso dell’istruttoria per rendere il decreto conforme alla normativa privacy.

Come richiesto dal Garante, le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale di contestazione della violazione. La documentazione fotografica o video dovrà essere  infatti messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.

Nel rispetto della privacy degli automobilisti viene consentito anche l’impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo. I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione. Nel decreto vengono, infine, definiti i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad erogare le sanzioni. Queste sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del Nuovo codice della strada.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983228