Disciplina incompatibilità – T.U. del 1957 – Consiglio di Stato Sentenza 746/2024

Disciplina incompatibilità - T.U. del 1957 - Consiglio di Stato Sentenza 746/2024

Il Consiglio di Stato richiama in merito la giurisprudenza della Cassazione, con riguardo al pubblico impiego privatizzato, ma con affermazioni applicabili anche ai settori non privatizzati, essendo ad entrambe le categorie applicabile il T.U. del 1957 per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità (Cass. Sez. Lavoro, 7 maggio 2019, n. 11949; 30 novembre 2017, n. 28797). La Suprema Corte ritiene che quando si verifichi una ipotesi di incompatibilità vengano in rilievo due diversi aspetti: “l’uno relativo alla cessazione automatica del rapporto, che per volontà del legislatore si verifica qualora la incompatibilità non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente; l’altro inerente alla responsabilità disciplinare per la violazione del dovere di esclusività, responsabilità che può essere comunque ravvisata anche nell’ipotesi in cui l’impiegato abbia ottemperato alla diffida”, secondo quanto espressamente previsto dal Testo unico. “Mentre la prima conseguenza opera su un piano oggettivo e prescinde da valutazioni sulla gravità dell’inadempimento, la seconda è assoggettata ai principi propri della responsabilità disciplinare che presuppone sempre un giudizio di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione, da esprimere tenendo conto di tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta. Detta duplicità si riflette sulla natura dell’atto adottato dal datore di lavoro e sull’indagine che deve essere compiuta in sede giudiziale, qualora dell’atto medesimo venga contestata la legittimità” (Cass. civ., Sez. lavoro, 4 aprile 2017, n. 8722). L’istituto della decadenza, infatti, non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. Lavoro, 7 maggio 2019, n. 11949; 30 novembre 2017, n. 28797; 4 aprile 2017, n. 8722; 15 gennaio 2015, n. 617; 12 ottobre 2012, n. 17437), mentre l’incompatibilità riguarda una valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall’esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull’osservanza dei doveri d’ufficio, in quanto l’ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere (Cass. civ., Sez. lavoro, 3 agosto 2021, n. 22188).

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L’Irap sui compensi professionali degli avvocati è a carico dell’Ente – Corte di Cassazione sentenza n. 4681/2024

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Incompatibilità componente commissione esaminatrice l’art. 35, comma 3, lettera h), del D.Lgs. n. 165 del 2001 – Consiglio di Stato sentenza n. 777/2024

Incompatibilità componente commissione esaminatrice l'art. 35, comma 3, lettera h), del D.Lgs. n. 165 del 2001 - Consiglio di Stato sentenza n. 777/2024

Il Consiglio di Stato tra l’altro affronta la delicata questione della partecipazione alla Commissione di concorso di una componente posta in condizione di incompatibilità in quanto titolare di carica politica (Consigliere comunale). Infatti l’art. 35, comma 3, lettera h), del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce una serie di ipotesi di incompatibilità, fra le quali figura, per quanto di interesse, l’essere titolare di una carica politica. Tuttavia, così come evidenziato ancora una volta dal TAR, in un ordinamento democratico caratterizzato dal principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.) in cui la libertà di tuti i cittadini di potersi associare in partiti politici e di poter accedere alle cariche pubbliche elettive è riconosciuta dalla Costituzione, la norma in esame deve essere interpretata in senso conforme alle previsioni costituzionali. Pertanto, costituendo la partecipazione dei cittadini alla politica una risorsa per la Repubblica democratica scolpita dal citato art. 1 e non un disvalore, la predetta clausola di incompatibilità deve essere ritenuta sussistente solo qualora la titolarità della carica politica interferisca direttamene con la sostanziale esigenza di imparzialità (o anche solo con la formale esigenza di apparente imparzialità) necessarie a garantire la parità fra tutti i partecipanti al concorso secondo i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione. La predetta circostanza non si verifica nella specifica fattispecie in esame, posto che la componente della Commissione di concorso esaminata non ricopre alcuna carica politica comunque collegata con l’amministrazione che indice il concorso e le sue competenze, né con la vicenda concorsuale in esame, ma è, più semplicemente, consigliere comunale del Comune di -OMISSIS-, piccola comunità che non è noto se abbia nel suo ambito candidati a quel concorso, né gli appellanti inferiscono alcun principio di prova circa anche solo possibili alterazioni della parità di trattamento in favore di concorrenti comunque legati a quel Comune o a quella carica politica.

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