
La Corte nel caso di “personale transitato ex lege presso l’Ente locale, ritiene infondato l’assoggettamento alla disciplina regolamentare che definisce le condizioni di lavoro anche con riguardo alla possibilità di ricorso al part-time, quando questa è in contrasto con la disciplina di legge che regola l’istituto, recata dal D.Lgs. n. 81/2015, Capo II, Sezione I, e, per quel che riguarda specificamente la fattispecie in esame, l’art. 8, qui prevedendosi, da un lato, al comma 1, che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento, non ammettendo quindi neppure la reazione disciplinare di tipo conservativo, dall’altro, al comma 2, che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto, previsione, quest’ultima, che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10142/2018), formatasi su analoga disposizione recata dall’art. 5, D.Lgs. n. 61/2000, trova applicazione anche nell’ipotesi inversa escludendo che la variazione in aumento del monte ore pattuito possa avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, necessitando del consenso del lavoratore, nei confronti del quale soltanto è ammessa l’unilateralità del rientro dal part-time al tempo pieno”.
Nei criteri per le progressioni economiche orizzontali l’anzianità di servizio dei part time è equiparata ai tempi pieni – Corte di Cassazione sentenza n. 4313/2024
Incarichi di elevata qualificazione a tempo parziale – ARAN parere CFL251

Sulla questione si evidenzia che la regola attualmente vigente è contenuta nell’art. 53, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018 ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.
L’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% solo negli enti privi di dirigenza.
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7564-funzioni-locali-lavoro-a-tempo-parziale/14504-cfl251.html

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