La retribuzione di posizione del personale titolare di incarico di EQ, anche a tempo parziale, è da intendersi onnicomprensiva, per espressa previsione contrattuale (all’art. 17, comma 1 del CCNL del 16.11.2022), salvo quanto previsto all’art. 20 dello stesso CCNL 16.11.2022 che prevede delle fattispecie di compensi aggiuntivi che possono essere liquidati ai titolari di EQ in presenza di determinate condizioni. Pertanto, non è possibile remunerare il lavoro supplementare eventualmente prestato.
Quanto necessità di riproporzionare la retribuzione di posizione in base alla percentuale di part-time, si conferma che il principio generale del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche per la retribuzione di posizione, per espressa previsione contrattuale (art. 53, comma 3, secondo periodo del CCNL del 21.5.2018).
La Corte nel caso di “personale transitato ex lege presso l’Ente locale, ritiene infondato l’assoggettamento alla disciplina regolamentare che definisce le condizioni di lavoro anche con riguardo alla possibilità di ricorso al part-time, quando questa è in contrasto con la disciplina di legge che regola l’istituto, recata dal D.Lgs. n. 81/2015, Capo II, Sezione I, e, per quel che riguarda specificamente la fattispecie in esame, l’art. 8, qui prevedendosi, da un lato, al comma 1, che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento, non ammettendo quindi neppure la reazione disciplinare di tipo conservativo, dall’altro, al comma 2, che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto, previsione, quest’ultima, che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10142/2018), formatasi su analoga disposizione recata dall’art. 5, D.Lgs. n. 61/2000, trova applicazione anche nell’ipotesi inversa escludendo che la variazione in aumento del monte ore pattuito possa avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, necessitando del consenso del lavoratore, nei confronti del quale soltanto è ammessa l’unilateralità del rientro dal part-time al tempo pieno”.
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