In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? – ARAN parere Id: 39099

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? - ARAN parere Id: 39099

All’art. 55, comma 9-bis, “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti contrattuali fruibili frazionatamente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di proporzionamento degli istituti in oggetto, in caso di rapporto a tempo parziale verticale, come indicato nel comma 9-bis dell’art. 55 del nuovo CCNL:

  • il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo (comma 9-bis lett. d));
  • con riferimento al congedo parentale, il numero di giorni è riproporzionato in ragione del rapporto tra il numero di giornate teoriche previste per il lavoratore a tempo parziale nell’anno rispetto al numero delle giornate teoriche del lavoratore a tempo pieno nell’anno (comma 9-bis lett. a));
  • mentre, con riferimento ai riposi giornalieri per maternità, la previsione contrattuale prevede espressamente che spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi (comma 9-bis lett. e).

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-caso-di-rapporto-di-lavoro-a-tempo-parziale-verticale-come-devono-essere-proporzionati-gli-istituti-a-tutela-della-genitorialita-quali-i-periodi-di-congedo-maternita-o-paternita-il-congedo-pare/

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In un ente senza la dirigenza, l’incaricato di EQ con contratto a tempo parziale può riconoscere un compenso per lavoro supplementare? Ed ancora: la sua retribuzione di posizione deve essere proporzionata al tempo percentuale del part-time? – ARAN Id: 35359

In un ente senza la dirigenza, l’incaricato di EQ con contratto a tempo parziale può riconoscere un compenso per lavoro supplementare? Ed ancora: la sua retribuzione di posizione deve essere proporzionata al tempo percentuale del part-time? - ARAN Id: 35359

La retribuzione di posizione del personale titolare di incarico di EQ, anche a tempo parziale, è da intendersi onnicomprensiva, per espressa previsione contrattuale (all’art. 17, comma 1 del CCNL del 16.11.2022), salvo quanto previsto all’art. 20 dello stesso CCNL 16.11.2022 che prevede delle fattispecie di compensi aggiuntivi che possono essere liquidati ai titolari di EQ in presenza di determinate condizioni. Pertanto, non è possibile remunerare il lavoro supplementare eventualmente prestato.

Quanto necessità di riproporzionare la retribuzione di posizione in base alla percentuale di part-time, si conferma che il principio generale del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche per la retribuzione di posizione, per espressa previsione contrattuale (art. 53, comma 3, secondo periodo del CCNL del 21.5.2018).

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-un-ente-senza-la-dirigenza-lincaricato-di-eq-con-contratto-a-tempo-parziale-puo-riconoscere-un-compenso-per-lavoro-supplementare-ed-ancora-la-sua-retribuzione-di-posizione-deve-essere-p/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro non può essere motivo di licenziamento – Corte di Cassazione ordinanza 10739/2025

Il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro non può essere motivo di licenziamento - Corte di Cassazione ordinanza 10739/2025

La Corte nel caso di “personale transitato ex lege presso l’Ente locale, ritiene infondato l’assoggettamento alla disciplina regolamentare che definisce le condizioni di lavoro anche con riguardo alla possibilità di ricorso al part-time, quando questa è in contrasto con la disciplina di legge che regola l’istituto, recata dal D.Lgs. n. 81/2015, Capo II, Sezione I, e, per quel che riguarda specificamente la fattispecie in esame, l’art. 8, qui prevedendosi, da un lato, al comma 1, che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento, non ammettendo quindi neppure la reazione disciplinare di tipo conservativo, dall’altro, al comma 2, che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto, previsione, quest’ultima, che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10142/2018), formatasi su analoga disposizione recata dall’art. 5, D.Lgs. n. 61/2000, trova applicazione anche nell’ipotesi inversa escludendo che la variazione in aumento del monte ore pattuito possa avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, necessitando del consenso del lavoratore, nei confronti del quale soltanto è ammessa l’unilateralità del rientro dal part-time al tempo pieno”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-10739-del-23-4-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-mobilita-obbligatoria-part-time/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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