SOLTANTO LE RISORSE STABILI DEL FONDO CONFLUISCONO NELL’AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE – CORTE DEI CONTI MOLISE DELIBERA N. 15/2018

Richiesta di parere del Sindaco del Comune di Sesto Campano – La Sezione – ritenuta la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo – evidenzia come la corretta gestione del “Fondo di contrattazione” comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs. n.118/2011; Sez. Contr Molise n.218/2015/PAR e Veneto n.263/2016/PAR). La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse stabili (aventi carattere di certezza e stabilità) e variabili (finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nella formale costituzione del fondo che è atto di competenza della dirigenza atteso che non è mera ricognizione della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma presuppone la verifica della corretta quantificazione delle risorse iscritte in bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione (Sez. Contr Veneto n.263/2016/PAR). La terza consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo (esigibilità) alla registrazione con imputazione contabile agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise n.218/2015/PAR). Pertanto gli impegni sono imputati all’anno in corso per le obbligazioni da liquidare nell’esercizio e, all’anno successivo, per le obbligazioni che diverranno esigibili in tale momento (es. produttività). La quota rinviata viene garantita dallo stanziamento di pari importo tramite il FPV Di contro, “nel caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” (cfr. Sezione Controllo Molise n.218/2015/PAR, n.166/2017/PAR e Veneto, n.263/2016/PAR). Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del “Fondo”, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell’avanzo vincolato e potrà essere spesa nell’anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa. Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013). Dispone che la deliberazione venga trasmessa al Sindaco del Comune di Sesto Campano.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=603-05/03/2018-SRCMOL

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NECESSARI OBIETTIVI E INDICATORI DI MISURAZIONE PER LIQUIDARE LA PERFORMANCE – CORTE DEI CONTI LAZIO SENTENZA N. 71/2018

FATTO

Con atto di citazione del 16 febbraio 2017, la Procura regionale ha chiesto la condanna del sig. Nazareno Renzo Brizioli al risarcimento del danno, in favore della A.U.S.L. Roma 5, per una somma di euro 63.164,82.

A tal fine la Procura espone quanto segue.

Il Direttore Generale della predetta Azienda, Dott. Brizioli, con la delibera n. 898 del 21.10.2011, aveva assegnato gli obiettivi da raggiungere per l’anno 2011 al Direttore Sanitario ed a quello Amministrativo, rinnovati per gli anni 2012 e primo semestre 2013, senza però stabilire gli indicatori per la valutazione, né tantomeno le percentuali di raggiungimento degli obiettivi stessi.

La Procura contesta l’illegittimità dell’operato del Brizioli circa il riconoscimento del raggiungimento dei risultati e della liquidazione dell’integrazione retributiva al Direttore sanitario e a quello amministrativo, in quanto ciò sarebbe avvenuto secondo modalità autoreferenziali del Direttore Generale senza basarsi su riscontri effettivi, non avendo egli mai definito né la percentuale di raggiungimento degli obiettivi medesimi, né i relativi indicatori.

Le somme liquidate al Direttore sanitario e a quello amministrativo, per il raggiungimento degli obiettivi costituirebbero danno erariale. Il Dott. Brizioli, con la propria condotta illecita gravemente colposa, avrebbe arrecato un danno alla A.U.S.L. Roma 5 pari ad euro 63.164,82, corrispondente all’ammontare delle integrazioni stipendiali riconosciute e corrisposte ai Direttori Sanitario ed Amministrativo, al lordo degli oneri di legge.

All’odierna pubblica udienza le parti hanno confermato gli scritti.

DIRITTO

La domanda risarcitoria della Procura merita di essere accolta, per le seguenti ragioni.

L’art. 4, comma 20, del contratto individuale di lavoro sottoscritto dal Direttore sanitario e da quello amministrativo dell’A.U.S.L. Roma 5 stabilisce che: “ai sensi del D.P.C.M. n. 502/1995, il trattamento economico può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori. La corresponsione del predetto incremento del 20% è subordinata alla verifica, da parte del Direttore Generale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

L’erogazione del compenso aggiuntivo è, quindi, subordinata alla sussistenza di determinati presupposti, non altrimenti surrogabili: i) l’assegnazione da parte del Direttore Generale, ex ante, anno per anno, ai singoli direttori, di specifici obiettivi da raggiungere; ii) l’accertamento ex post dei risultati di gestione ottenuti da ciascuno di essi; iii) la fissazione di parametri per la misurazione dei risultati medesimi”.

Il quadro normativo di riferimento impone una “misurazione dell’azione amministrativa”, basata sulla “costruzione di obiettivi”, alla luce di un sistema di indicatori di attività” e di “valutazione dei risultati della gestione”.

Un tale meccanismo per l’attribuzione degli emolumenti accessori, quale il trattamento premiante in contestazione, risulta indispensabile anche sul piano dei principi generali.

L’art. 97, comma 1, Cost. individua nel principio del buon andamento il canone giuridico di riferimento dell’assetto funzionale (e organizzativo) della pubblica amministrazione. Il principio di buon andamento, in particolare, si riferisce alla valutazione complessiva dell’attività amministrativa: esso è stato oggetto di un’interpretazione volta ad enfatizzarne la valenza di strumento destinato a migliorare il rendimento dell’apparato pubblico.

Il principio si riflette nei criteri di efficacia ed economicità menzionati dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990.

Si tratta di criteri funzionali di matrice economico-aziendalistica, normalmente adottati per la gestione delle attività private. I canoni di azione ispirati a ragioni di efficientismo non sono appannaggio esclusivo delle attività di interesse privato e individuale volte alla massimizzazione del profitto. Tali canoni entrano a pieno titolo anche nel circuito della razionalità dell’agire amministrativo. L’obiettivo è quello della massimizzazione dell’utile amministrativo, attraverso il miglioramento della performance degli apparati.

E’ questo il significato del richiamo ai criteri di efficacia ed economicità (art. 1 della legge n. 241 del 1990) in cui si riflette il principio costituzionale del buon andamento.

Nelle scienze economico-aziendalistiche, le nozioni di economicità e di efficacia vengono impiegate in relazione all’uso delle risorse disponibili, al fine di stabilire le modalità più convenienti di impiego. Le due nozioni, quindi, confluiscono nella nozione più generale di “efficienza produttiva” di un sistema aziendale.

Nella prospettiva propria dell’economia del benessere, la condizione di efficienza complessiva di un sistema globalmente considerato di attività produttive e di scambio si definisce allocazione ottimale delle risorse, in grado di realizzare la massimizzazione del benessere collettivo (c.d. efficienza paretiana).

La considerazione delle risorse utilizzate vale a porre in evidenza la questione della diligenza e della accuratezza nella gestione amministrativo-finanziaria, rilevante principalmente ai fini dei controlli e delle responsabilità. La considerazione dei risultati vale anche a porre in evidenza la questione della performance organizzativa, cioè dell’apparato nel suo complesso, e quella individuale dei dipendenti, a partire dalla dirigenza.

La nozione di efficienza in ambito economico può ricevere un’applicazione più specifica, quando guarda all’azione singola di un unico organismo produttivo, come nella fattispecie.

In questa prospettiva, economicità, efficacia ed efficienza (ovvero, le “3 E” nella “vulgata” di stampo economico-aziendalistico) si integrano tra di loro nel definire i nessi esistenti tra obiettivi predefiniti e perseguiti, risultati attesi e realizzati e risorse (umane, finanziarie e materiali) acquisite e impiegate. Ognuna delle “3 E” riguarda specificamente una modalità relazionale e richiede quindi di essere considerata singolarmente. Anche se tutte convergono verso lo stesso fine: la valutazione complessiva circa l’impiego razionale delle risorse e l’utilità di una determinata azione (o pluralità coordinata di esse). Questa valutazione si sostanzia in un giudizio circa l’adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alla finalità della massimizzazione della convenienza dell’azione stessa, mediante la verifica dei suoi costi, rendimenti e risultati.

In definitiva, dunque, i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella loro integrazione, impongono, la “misurazione dell’azione amministrativa”, basata sulla assegnazione di specifici obiettivi da raggiungere, sull’accertamento ex post dei risultati di gestione effettivamente ottenuti sulla base di parametri prestabiliti per la misurazione dei risultati stessi.

Tutto questo, nella fattispecie, non è avvenuto.

Le delibere in contestazione sono state adottate dal convenuto in difetto assoluto dei presupposti legittimanti l’attribuzione del trattamento economico basato integrativo.

Segnatamente, nelle delibere n. 1029, n. 1030 e n. 1033 del 14.10.2013, con le quali sono stati dichiarati raggiunti i risultati prefissati, con conseguente riconoscimento dell’integrazione del trattamento economico ai relativi Dirigenti, il Direttore Generale non ha fornito alcun riscontro in merito ai criteri e agli indicatori adoperati per la valutazione. Difatti, nel corpo della delibera, la formula utilizzata è la seguente: “si delibera di ritenere pienamente raggiunti gli obiettivi”.

Il Brizioli, in questo modo, è incorso nella violazione dei principi generali e della disciplina di riferimento, non ancorando, come avrebbe dovuto, la corresponsione dell’integrazione retributiva a parametri oggettivi e misurabili.

Il compenso accessorio è stato attribuito, nella sostanza, in via automatica, senza alcun riscontro oggettivo della produttività e meritevolezza dei beneficiari, ovvero in palese assenza dei requisiti di legge.

La condotta del Brizioli è improntata a colpa grave dovuta ad assoluta negligenza, con conseguente responsabilità per danno erariale derivante dall’aver determinato, mediante l’adozione delle citate Deliberazioni, un ingiustificato esborso finanziario pari a complessivi euro 63.164,82 a carico della A.U.S.L, Roma G.

Nei confronti del convenuto, pertanto, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter fare applicazione, nella fattispecie, del potere di ridurre la misura del risarcimento del danno (art. 1, comma l-bis, della legge n. 20/94).

Occorre considerare, infatti, che la Regione Lazio, al termine dei diciotto mesi dal conferimento dell’incarico al Direttore Generale, lo aveva sottoposto ad una valutazione sulla base degli obiettivi effettivamente conseguiti, subordinando il rinnovo del mandato al raggiungimento dei ridetti obiettivi.

Ove la Regione Lazio avesse ritenuto non realizzati gli obiettivi fissati, non avrebbe confermato la carica al Dott. Brizioli, per ulteriori diciotto mesi, come invece è avvenuto.

Ciò non vale a escludere la colpa grave in relazione alla condotta oggetto del presente giudizio, ma è comunque circostanza che questo Collegio ritiene di considerare nell’esercizio di un potere di riduzione del risarcimento correlato alla funzione sanzionatoria della responsabilità amministrativa e finalizzato a calibrare e comminare la giusta sanzione all’autore dell’illecito.

In questa prospettiva, occorre anche considerare che il BRIZIOLI, in qualità di Direttore Generale, non ha mai percepito alcuna maggiorazione sul trattamento riservato alla carica apicale, fissata nella misura del 30% (pari ad oltre € 30.000,00 annui), come si evince dalle relative buste paga che il convenuto ha allegato alla memoria di costituzione.

Alla luce di ciò, il collegio ritiene equo ridurre la misura del risarcimento al 10% del danno cagionato, e quindi a € 6.316,00 la somma dovuta dal convenuto, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi dalla presente sentenza fino al soddisfo.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&id=12195890&cods=12&mod=stampa

ATTESTAZIONE RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA ANNO 2017 – ANAC DELIBERA N. 141/2018

07/03/2018
Organismi Indipendenti di Valutazione
Termine al 30 aprile 2018 per le attestazioni OIV relative ai dati pubblicati al 31 marzo 2018

Pubblicata la delibera con cui l’Autorità fissa al 30 aprile 2018 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018.
La delibera riguarda le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo.

Delibera 141 del 21 febbraio 2018

Link al documento: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=00400f8c0a77804219d208ef3921839e