DUBBI SULL’INCLUSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEI LIMITI DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO – CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 58/2017

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale, sospende la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale per sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sotto l’illustrata differente prospettazione interpretativa, la seguente questione di massima: “se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015.

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NO ALLA CONSERVAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO IN CASO DI TRASFERIMENTO – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17775/2017

Seguente ORDINANZA sul ricorso 23749-2012 prQpoqto da: COMUNE DI ALGHERO C.F. 00249350901, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA SCARFO’, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; – ricorrente – contro MULAS SALVATORE C.F. MLSSVT52L29A977T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLOSSI 53, presso lo studio dell’avvocato DANIELA EMPOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO CONGIATU, giusta delega in atti; – controricorrente – avverso la sentenza n. 87/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 06/04/2012 R.G.N. 340/11. . n. 23749/2012 R.G. .. RILEVATO che con sentenza depositata il 6.4.2012 la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede che aveva accolto la domanda proposta da Mulas Salvatore, Roberto Piras e Maria Domenica Slolinas – transitati dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Alghero (soppressa con legge regionale n. 7 del 2005) al Comune di Alghero a decorrere dall’1.7.2006 – avente ad oggetto la corresponsione delle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista percepite presso l’ente di provenienza, in considerazione della natura fissa e continuativa di tali voci retributive; che avverso tale sentenza il Comune di Alghero ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese con controricorso il Mulas; che entrambe le parti hanno depositato memorie; CONSIDERATO che il Comune, nel denunciare la disposizione di legge regionale e i principi dell’ordinamento che governano il riparto degli oneri probatori, nonché vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere fisse e continuative indennità di carattere accessorio, erogate dall’ente autonomo in considerazione a particolari posizioni e responsabilità rivestite dal lavoratore, non più attribuite presso l’ente territoriale; che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso avendo questa Corte già affermato che solamente le indennità corrisposte al personale transitato presso altro ente pubblico che costituiscono una componente retributiva fissa e continuativa avente il carattere di generalità rientrano nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata (cfr. Cass. n. 19916/2016); che a dette conclusioni la Corte è pervenuta, in analoghe fattispecie, rilevando che il computo degli “emolumenti fissi e continuativi” (dizione espressamente utilizzata dall’art. 24 della legge Regione Sardegna n. 7 del 2005) si riferisce esclusivamente alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata, o dei compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorchè vengano meno le situazioni cui erano collegati (cfr. Cass. n. 20604/2013 con riguardo all’indennità di distacco; Cass.n. 12906/2013 con riguardo alle voci premiali, connesse ai risultati; Cass.i • n. 23749/2012 R.G. n.1156/2014 con riguardo all’indennità di posizione da escludere dalla base di computo dell’indennità di buonuscita che riguarda solo emolumenti fissi e continuativi; Cass. n. 10449/2006 n. 10449); che, pertanto, il Comune ricorrente non è tenuto a corrispondere indennità, quali quella di posizione, di maneggio denaro e di videoterminalista, prive del carattere di generalità e connesse a situazioni collegate a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, suscettibili di venir meno in caso di mutamento della situazione a cui sono collegate; che la Corte distrettuale, accogliendo la domanda del lavoratore, non si è conformata al principio di diritto affermato da questa Corte; ne deriva l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi alla Corte di appello di Cagliari per l’applicazione del principio di diritto innanzi formulato; che le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono regolate dal giudice di rinvio; che non sussistono la condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002 P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Cagliari. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 aprile 2017 Il Presidente Dott. Giuseppe a ol o Il Flunionari 4 .

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SI A COMPENSI EXTRA PER GLI LSU – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17014/2017

Eguente ORDINANZA sul ricorso 19892-2011 proposto da: SAGLIMBENI UMBERTO SGLMRT30A08E014Z, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; – ricorrente – contro ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO – 2017 I.P.S.E.M.A.; 863 – intimata – avverso la sentenza n. 4945/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2010 R.G.N. 3971/2007. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.8.2010, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda di Umberto Saglimbeni volta alla corresponsione da parte dell’IPSEMA della rendita per malattia professionale; che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Umberto Saglimbeni, deducendo violazione del giudicato interno, per avere la Corte di merito proceduto alla riqualificazione della malattia dedotta in giudizio da mesotelioma pleurico a pleurite cronica, nonostante non vi fosse stato sul punto appello da parte dell’IPSEMA, e vizi della consulenza tecnica d’ufficio; che l’IPSEMA è rimasto intimato; CONSIDERATO IN DIRITTO che, essendo stata la notifica del ricorso per cassazione effettuata nei confronti del procuratore dell’IPSEMA costituito in appello, ex art. 170 c.p.c., il contraddittorio deve ritenersi validamente instaurato anche nel presente giudizio, non rilevando in contrario l’avvenuta soppressione dell’IPSEMA a far data dal 31.5.2010 (cfr. art. 7, d.l. n. 78/2010, conv. con I. n. 122/2010), avendo questa Corte già fissato il principio secondo cui la soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determina l’interruzione automatica del processo, ai sensi dell’art. 299 c.p.c., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l’art. 300 c.p.c., che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall’evento, di talché, in assenza di siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione (avvenuta in specie all’udienza del 21.6.2010), la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura ad litem, nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell’evento aliunde acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (Cass. n. 6208 del 2013); che a diverse conclusioni non è dato in specie pervenire nemmeno considerando che il procuratore dell’IPSEMA già costituito in appello ha provveduto a notificare all’odierno ricorrente la sentenza impugnata quale procuratore dell’INAIL in data 6.6.2011, trattandosi di atto tipizzato dall’ordinamento processuale ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione (art. 285 c.p.c.) e non potendosi logicamente attribuire ad esso il valore di manifestazione di volontà diretta a comunicare l’avvenuta soppressione dell’ente, onde avvalersene quale evento interruttivo; che, am riguardo al merito del ricorso, con ragione il ricorrente lamenta la violazione del giudicato interno, dal momento che l’accertamento di una tecnopatia diversa da quella ritenuta in primo grado costituiva un capo autonomo di sentenza (v. in tal senso Cass. nn. 18933 del 2006 e 11897 del 1995) che non rientrava nel devolutum del giudizio d’appello, quest’ultimo concernendo esclusivamente l’eziologia professionale della malattia accertata dal primo giudice e la misura della rendita attribuita all’assicurato (cfr. atto d’appello IPSEMA, riportato a pagg. 4 e 10 del ricorso per cassazione); che, assorbite le censure rivolte alla CTU, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale.

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