GLI ACQUISTI CHE NON AVVENGONO TRAMITE CONSIP VANNO MOTIVATI – CIRCOLARE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DEL 25/8/2015

mercato elettronico
Ciò posto, il ricorso da parte delle Amministrazioni statali agli strumenti del Programma può essere schematizzato come segue:
1) ai sensi del citato articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è configurabile un obbligo generalizzato, in capo alle Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni della Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili;
2) ai fini dell’approvvigionamento delle categorie merceologiche di cui al citato articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), tutte le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione elaborato dall’ISTAT sono, comunque, tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti indicati nella citata disposizione (vale a dire “le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ….ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”); in sintesi, con la disposizione in esame, il legislatore ha esteso, limitatamente alle sette categorie merceologiche ivi indicate, l’ambito
soggettivo di applicazione dell’obbligo generalizzato di acquisto tramite convenzioni Consip già previsto dal sopra citato articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricomprendendo tutte le Amministrazioni pubbliche (e non soltanto le Amministrazioni dello Stato, per le quali, quindi, viene riconfermato l’obbligo previsto dalla legge n. 296/2006), nonché le società inserite nel menzionato elenco ISTAT;
3) ai sensi del citato articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del DM 12 febbraio 2009, le Amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip in qualità di stazione appaltante ai fini della conclusione dell’accordo quadro per i servizi di ristorazione collettiva e di trasferte di lavoro;
4) ai sensi del citato articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del DM 23 maggio 2013, le Amministrazioni dello Stato procedono alle acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri o messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze per le categorie di beni e servizi informatici indicati nel DM citato;
5) con riferimento agli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, aventi ad oggetto una qualunque categoria merceologica, le Amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
6) in via di estremo subordine, qualora non sia disponibile alcuno degli strumenti di cui ai numeri precedenti, le Amministrazioni dello Stato hanno la facoltà di avvalersi degli Accordi quadro conclusi dalla Consip di cui all’articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, o di un Sistema dinamico di acquisizione, oppure di provvedere all’approvvigionamento espletando autonome procedure di evidenza pubblica.
3. Normativa di chiusura
Appare necessario evidenziare che le disposizioni dell’ultimo periodo del citato articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”) e del terzo periodo del comma 7 del medesimo articolo (“È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali”), costituiscono delle eccezioni alla regola generale secondo cui le Amministrazioni dello Stato devono, comunque, approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip.
Pertanto, le Amministrazioni destinatarie della presente nota sono tenute, nei casi in cui – ai sensi delle eccezioni richiamate nel periodo precedente – stipulino contratti senza utilizzare gli strumenti di acquisto centralizzati previsti dalla vigente normativa, a fornire ai competenti Uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile adeguata indicazione dei concreti motivi per i quali si è proceduto in deroga agli obblighi sopra richiamati.
In particolare, ai fini della prova dell’osservanza dei benchmark di qualità e prezzo messi a disposizione da Consip, occorrerà operare un raffronto tra fattori di comparazione omogenei (es. tra prezzi della convenzione Consip di durata settennale e prezzi relativi al contratto stipulato al di fuori degli strumenti di acquisto centralizzati di pari durata settennale), tenendo in particolare attenzione, per la verifica dell’omogeneità degli strumenti, le prestazioni contrattuali principali e le
caratteristiche essenziali dell’oggetto delle stesse.
Inoltre, occorre tenere presente che, nei casi in cui non è presente una convenzione stipulata da Consip, il recente disposto dell’articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che “nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul
proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione
stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”.
In sintesi, la previsione da ultimo citata reca una disposizione di chiusura del sistema, prevedendo che, nei casi in cui non sia presente una convenzione stipulata da Consip, i prezzi di riferimento pubblicati dall’(ex) AVCP (oggi ANAC) sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa.
4. Considerazioni conclusive
La normativa sopra riportata impone alle Amministrazioni dello Stato il ricorso agli strumenti del Programma, dal che discende l’obbligo per le strutture in indirizzo di approvvigionarsi facendo ricorso ai meccanismi di acquisto di cui alle disposizioni suddette.
Inoltre, la normativa in parola comporta l’obbligo, in capo agli Uffici Centrali del Bilancio e alle Ragionerie Territoriali dello Stato, di verificare, nell’esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che i contratti di acquisto di beni e servizi stipulati dai Ministeri siano stati conclusi ricorrendo agli strumenti di approvvigionamento previsti dalle sopra richiamate disposizioni.
D’altra parte, da un punto di vista generale, l’osservanza degli obblighi imposti dalle disposizioni sopra riportate e, quindi, una puntuale attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni risultano necessarie per il perseguimento dell’obiettivo della riduzione della spesa pubblica.
Pertanto, si invitano tutte le strutture in indirizzo a voler dare attuazione alla normativa di riferimento nel senso sopra esposto e, con particolare riferimento agli Uffici Centrali del Bilancio e alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a voler vigilare, nell’esercizio delle proprie competenze, con la consueta attenzione e sollecitudine, sull’osservanza delle prescrizioni sopra richiamate.

Link al documento: http://www.dag.mef.gov.it/razionalizzazione_acquisti/documenti/circolare_obblighi_acquisto.pdf

NEI CONCORSI ANCHE GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE SONO VALUTABILI – SENTENZA TAR LAZIO N. 11339/2015

contratti collaborazione nei concorsi

N. 05402/2014 REG.RIC.

Il ricorrente, prof. Alessandro Nuvolari, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la seconda fascia di professore universitario indetta con Decreto Direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, in relazione al settore concorsuale 13/C1 (“Storia economica”).

L’esito della procedura è stato sfavorevole in quanto la Commissione, nel giudizio collegiale finale, con determinazione assunta a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, mostra di avere ritenuto decisiva la circostanza che delle n. 18 pubblicazioni complessivamente presentate dal candidato, n. 14 sarebbero “non valutabili” in quanto scritte in collaborazione con altri autori e, secondo il criterio predeterminato dalla Commissione (cfr. verbale n. 2 del 9.3.2013), non sarebbe possibile stabilire con certezza l’apporto individuale del candidato.

Delle quattro pubblicazioni ritenute valutabili, due (le nn. 14 e 17) sono state classificate come di livello eccellente e due (le nn. 6 e 8) di livello “accettabile”.

La collocazione editoriale delle riviste in cui risultano pubblicati gli articoli sottoposti al vaglio della Commissione è stata considerata, nella maggior parte dei casi (nove su quattordici), ottima, trattandosi di riviste inserite dall’ANVUR tra quelle di classe A per il settore 13/C1.

Il “curriculum” del prof. Nuvolari presenta, inoltre, diversi elementi rilevanti di qualificazione scientifica secondo le previsioni di cui all’art. 4 D.M. 76 del 2012 (responsabilità scientifica di n. 5 progetti di ricerca; attribuzione di n. 3 incarichi di insegnamento o ricerca presso istituti di ricerca di alta qualificazione; partecipazione a comitati editoriali di riviste di settore; un premio per l’attività scientifica).

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione egli superava due mediane delle tre previste e disciplinate dall’art. 6 e dall’Allegato B al D.M. n. 76 del 2012.

Avverso gli atti indicati in epigrafe il medesimo ha quindi proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:

I) Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche: difetto istruttorio, contraddittorietà ed illogicità manifeste; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei criteri predeterminati nel verbale n. 1; violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990; contraddittorietà della motivazione:

– il ricorrente contesta in particolare che nel sistema seguito a livello internazionale dagli editori delle riviste scientifiche in materia non si usa in genere delimitare esattamente le parti elaborate dall’uno ovvero dall’altro co-autore ed il lavoro in collaborazione è in genere considerato come la sintesi di un lavoro di ricerca comune (vedi Relazione prodotta sub A e doc. 11 della produzione documentale del 28.5.2014).

– appare contraddittorio censurare la mancata determinazione del contributo individuale, elemento critico che finisce per rivolgersi all’impostazione editoriale delle riviste (in cui sono stati pubblicati i lavori scientifici esibiti dal candidato) le quali non adottano sistematicamente alcun criterio di “delimitazione” dell’apporto individuale e che, ciò nonostante, sono classificate dalla stessa ANVUR come riviste di prestigio nel settore (“classe A”) ;

– il “prestigio delle riviste e/o delle case editrici (con riferimento alle riviste di fascia A e B)” è tra i criteri valutativi espressamente assunti dalla Commissione nel suo verbale n. 1 (criterio n. 8);

– nessun criterio è stato esplicitato preventivamente dalla Commissione allo scopo di definire la modalità con cui “misurare” l’apporto individuale del singolo co-autore nei lavori scientifici in collaborazione, né nella motivazione dei giudizi (collegiale ed individuali) vengono indicate le ragioni che hanno avrebbero indotto la Commissione a ritenere non riconoscibile l’apporto del ricorrente e le opere, di conseguenza, non valutabili;

– contraddittoriamente due commissari (professori Furiò e Giannetti) su tre hanno ritenuto riconoscibile il contributo individuale del prof. Nuvolari nelle 14 pubblicazioni in contestazione;

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 D.D. MIUR n. 222 del 20.7.2012; eccesso di potere in tutte le sue forme: il motivo viene proposto per il caso in cui la non valutabilità delle 14 pubblicazioni si ritenga basata sul criterio maggiormente restrittivo di cui al verbale n. 2 del 9.3.2013 (doc. 6 ric.) nella parte in cui prescrive che, con riferimento al punto 10 del verbale precedente, “si intende che i lavori in collaborazione saranno presi in considerazione solo nel caso sia possibile stabilire con certezza l’apporto individuale del candidato”.

Secondo il ricorrente, il criterio maggiormente restrittivo (ed innovativo rispetto a quanto deliberato dalla Commissione nella propria prima riunione) è stato tardivamente adottato, in un momento in cui doveva ormai considerarsi esaurito ogni potere dell’Organo valutativo di determinazione dei criteri, com’è nella logica sottesa all’art. 2, comma 8, D.D. MIUR n. 222 del 2012 (bando) che consente ai candidati di ritirare la domanda di partecipazione, entro gg. 15 dalla pubblicazione sul sito (dell’Università sede della procedura) delle determinazioni della Commissione relative ai criteri adottati. Trattasi di disposizione “di garanzia” a favore del singolo candidato, che conoscendo specificamente i criteri di valutazione che saranno applicati dalla Commissione nominata, può decidere di ritirarsi onde evitare un (probabile) giudizio negativo e la preclusione della sua partecipazione alle procedure di abilitazione, che saranno indette nel biennio successivo.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Anvur si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 4171 del 10.9.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, apprezzando favorevolmente il “fumus” del ricorso, e fissato l’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del D.lgs. 104/2010.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Ritiene il Collegio che siano fondati tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso.

Sotto il primo profilo, la palese contraddizione tra quanto ritenuto dai due commissari, che hanno ritenuto riconoscibile l’apporto individuale del candidato e quanto riscontrato dagli altri tre che hanno ritenuto, viceversa, ben 14 opere “non valutabili” (in ragione della ritenuta non riconoscibilità, in esse, dell’apporto del prof. Nuvolari), appare insanabile.

La verificabilità dell’apporto individuale dell’autore (elemento di valutazione contemplato dall’art. 4, comma 2, lett. b), D.M. n. 76 del 2012) non attiene tanto al momento di valutazione del “merito scientifico” (in linea di massima sottratta, com’è noto, al vaglio giurisdizionale) quanto piuttosto al “fatto” della obbiettiva riferibilità dell’opera a colui che se ne dichiara autore.

L’aperta contraddizione tra quanto ritenuto al riguardo dai commissari Furiò e Giannetti (che hanno ritenuto significativo e, quindi, “riconoscibile” l’apporto individuale del candidato in tutte le pubblicazioni proposte) e quanto verificato dagli altri commissari in termini opposti, finisce per essere sintomatica di travisamento dei fatti ovvero, più esattamente, di un incompleto ed incerto accertamento della circostanza (essenziale) delle oggettiva riferibilità delle pubblicazioni all’odierno ricorrente.Si deve pertanto ritenere che il giudizio sia viziato da difetto di istruttoria e connotato da perplessità nella motivazione: quanto appena evidenziato induce infatti a ritenere che la Commissione non abbia raggiunto una adeguato grado di sintesi e, comunque, non abbia adeguatamente esaminato le n. 14 pubblicazioni “contestate” e non abbia quindi motivato in modo coerente il giudizio finale di non idoneità.

Invero, tanto il giudizio finale collegiale quanto il criterio maggiormente selettivo fissato dalla Commissione nel verbale n. 2 del 9.3.2013 (oggetto di gravame) – in cui come visto si decideva che “si intende che i lavori in collaborazione saranno presi in considerazione solo nel caso sia possibile stabilire con certezza l’apporto individuale del candidato” – appaiono porsi in evidente contrasto rispetto ai dettami ed alla prassi seguiti dalla comunità scientifica di riferimento ed all’impostazione editoriale, seguita a livello internazionale dalle primarie riviste scientifiche del settore (in cui sono inseriti molti degli scritti del ricorrente).

E’ risultato infatti che, per entrambe, non è determinante e non si provvede in genere a delimitare con esattezza le porzioni (paragrafi, capitoli ecc.) dell’elaborato riferibili esclusivamente ad uno dei coautori, senza contare che può spesso accadere che l’operazione sia semplicemente impossibile potendo l’elaborato nella sua interezza costituire lo sforzo comune e “inscindibile” dei due o più coautori.

Appare così contraddittoria ed irragionevole l’adozione di un criterio così selettivo e penalizzante quale quello sopra descritto che, in modo tranciante, conduce ad un giudizio di irrilevanza rispetto ad elaborati di elevato, se non eccellente, valore scientifico per la sola circostanza della non chiara delimitazione dell’apporto individuale del singolo coautore, la quale tuttavia non è pretesa né dalle riviste di settore che lo stesso sistema ANVUR classifica di classe A né, più in generale dai principi seguiti dalla comunità scientifica di riferimento.

Il criterio adottato appare altresì generico in quanto non specifica le modalità operative che dovrebbero condurre i commissari a qualificare come più o meno rilevante l’apporto individuale del singolo studioso, nei lavori in collaborazione.

Si deve altresì ritenere che nella specie il criterio “de quo” ed il giudizio che di esso è espressione appaiono ancor più irragionevoli e penalizzanti con riferimento alla specifica posizione curriculare dell’odierno ricorrente da cui emerge:

– che le 14 opere in collaborazione (v. pag. 5 – 7 ric.) sono state scritte per lo più a due ovvero al massimo a tre mani (e, pertanto, non da un numero assai elevato di autori, come spesso accade nell’ambito dei settori scientifici bibliometrici, di cui all’Allegato A al D.M. n. 76 del 2012), sicché l’apporto del prof. Nuvolari non si manifesta come secondario ma è da considerare tendenzialmente come paritetico ed equivalente a quello dell’altro coautore, anche in ragione della indifferenziata considerazione (anche sul piano grafico) che ricevono i nominativi degli autori nei 14 articoli contestati;

– l’elevata collocazione editoriale degli articoli pubblicati in riviste prestigiose; il rilievo degli altri titoli, diversi dalle pubblicazioni, esibiti dal ricorrente e anch’essi rilevanti ex art. 4, comma 4, D.M. n. 76 del 2012; il brillante superamento di due mediane su tre degli indicatori di produttività scientifica di cui all’Allegato B al D.M. n. 76 del 2012.

Così ricostruiti e valutati gli elementi rilevanti della fattispecie, il Collegio ritiene pertanto di aderire pienamente al principio già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella pronuncia n. 6298 del 10.12.2012, secondo cui “sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi” (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 8.10.2013, n. 4943; id. 10.12.2012, n. 6298; id. 28.3.2003, n. 1615).

Alla luce di detto principio e di tutto quanto precede appare irragionevole (ed ingiusta) la conclusione opposta a cui è pervenuta la Commissione giudicatrice che ha ritenuto le opere in collaborazione come non valutabili, quindi “non rilevanti”, in virtù della mancanza di una materiale delimitazione dell’apporto individuale del ricorrente, la quale non può esser pretesa per le ragioni sopra ampiamente esposte e non può comportare, di per sé, l’esclusione dello scritto scientifico dal novero delle pubblicazioni valutabili.

Il ricorso merita pertanto di essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati in epigrafe.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

Link al documento: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

FAI CONOSCERE LA TUA AZIENDA, FAI PUBBLICITA’ – AB MANAGER

pubblicitàLa pubblicità è il motore di qualsiasi attività commerciale e d’impresa, tutt’ora rimane nelle sue differenti forme il più potente mezzo per raggiungere il mercato, per catturare l’attenzione di potenziali consumatori, per diffondere il proprio brand, per comunicare le caratteristiche dei propri prodotti e servizi, più semplicemente per farsi conoscere. Tutte le aziende di successo hanno investito in pubblicità e comunicazione, in marketing e in strategie commerciali coordinate, questo le ha portate a vincere sul mercato e a crescere.

È pur vero che il concetto di pubblicità è molto ampio, all’interno della definizione di pubblicità possiamo racchiudere un insieme variegato e complesso di tecniche, di strumenti peraltro tutti con lo stesso obiettivo, ovvero comunicare valore. È altrettanto vero che il modo di fare pubblicità è profondamente cambiato nel tempo come sono cambiati i strumenti, peraltro tutti ancora molto validi, in ragione dei gusti e delle abitudini dei consumatori.

Recenti indagini ISTAT, che fanno parte di un sistema integrato di indagini sociali le cui informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno, rilevano come il 92% della popolazione italiana sopra i 15 anni guardi la televisione tutti i giorni e come il 53% dello stesso campione ascolti la radio tutti i giorni.

Oltre a questi mezzi di comunicazione tradizionali, tutt’ora molto utilizzati e che non vanno assolutamente sottovalutati per potere comunicativo, oggi hanno preso piede tutto un altro gruppo di strumenti di comunicazione molto efficaci legati al mondo delle nuove tecnologie, in primis computer e smartphone. È chiaro che l’utilizzo internet, quindi i social media e social network, hanno cambiato molto il modo di fare pubblicità, la comunicazione è una materia molto liquida che si evolve a ritmi vertiginosi, di fatto le aziende che riescono a cavalcare quest’onda hanno molte probabilità di riuscire a crescere e consolidarsi sul mercato.

Sempre una indagine ISTAT sulla rilevazione sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’ICT, nelle imprese con 10 e più addetti attive rileva che sono il 98% le imprese che utilizzano il computer, il 98% le imprese che hanno accesso ad Internet, il 69% le imprese che hanno un sito Web, il 15% le imprese che condividono per via elettronica con i propri fornitori e/o clienti informazioni sulla gestione della catena distributiva, il 14% le imprese che hanno addetti ai quali hanno fo
rnito dispositivi portatili che permettono la connessione mobile ad Internet per scopi lavorativi.

Da questi dati emerge tutt’ora un evidente gap nello sfruttamento delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, non solo, di fatto anche l’utilizzo dei mass media e dei social media deve essere corretto, deve essere fondamentalmente cucito sulla natura e la storia dell’azienda a cui si riferisce, deve essere efficace in termini di target e di ritorni generati, altrimenti si stanno perdendo soldi, tempo e soprattutto opportunità. Per tale motivo è sempre meglio fare riferimento a dei professionisti che possono rendere questo processo più concreto, utile e anche piacevole.

Per info: http://www.abmanager.it