Responsabilità disciplinare – Licenziamento – Whistleblower – art. 54 del Dlgs 165/01 – Corte di Cassazione sentenza n. 12688/2024

Responsabilità disciplinare – Licenziamento - Whistleblower – art. 54 del Dlgs 165/01 - Corte di Cassazione sentenza n. 12688/2024

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che per valutare le legittimità del licenziamento del whistelblower, bisogna considerare l’intero contesto in cui s’inserisce il provvedimento espulsivo, anche se l’addebito disciplinare non è direttamente collegato con le denunce che il dipendente ha proposto contro i superiori. La segnalazione ex art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare.

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ANCHE LE STABILIZZAZIONI DI PERSONALE POSSONO ESSERE ANNULLATE IN AUTOTUTELA – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15422/2024

ANCHE LE STABILIZZAZIONI DI PERSONALE POSSONO ESSERE ANNULLATE IN AUTOTUTELA - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15422/2024

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Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 4, Dlgs 165/2001 – Corte di Cassazione sentenza n. 4046/2024

Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 4, Dlgs 165/2001 - Corte di Cassazione sentenza n. 4046/2024

La Corte evidenzia come “costituisca ius receptum quello per cui in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura ed il soggetto competente ad irrogare la sanzione, (da individuarsi a cura di ciascuna amministrazione e secondo il proprio ordinamento), devono essere distinti, ex art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis vigente, al fine di garantire che, in relazione alle sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente; la necessità di tale distinzione viene meno solo ove si realizzi la duplice condizione che l’infrazione rilevata sia fra quelle di minore gravità ed il responsabile della struttura rivesta la qualifica di dirigente (Cass. 27 dicembre 2021, n. 41568; Cass. 29 luglio 2019, n. 20417) ed è stato sottolineato il carattere imperativo del principio di terzietà e della conseguente distinzione sul piano organizzativo tra l’ufficio per i procedimenti disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente (Cass. 31 luglio 2019, n. 20721; Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379).

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