Licenziamento per comportamento extra-lavorativo – Corte di Cassazione Sentenza 4797/2025

Licenziamento per comportamento extra-lavorativo - Corte di Cassazione Sentenza 4797/2025

La Sezione Lavoro della Cassazione ha giudicato legittimo il licenziamento dell’istruttore della polizia municipale condannato per stalking nei confronti della sua compagna. La Corte sottolinea “l’incidenza sul rapporto di lavoro del comportamento extralavorativo imputato al ricorrente e la conseguente ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso, apprezzamento plausibilmente fondato sull’intrinseca gravità delle condotte medesime e sulla loro particolare riprovevolezza che ne ha giustificato la rilevanza penale quale reato-sentinella a prevenzione di ben più gravi epiloghi ed altresì correttamente formulato in rapporto alla specifica posizione lavorativa del ricorrente chiamato ad operare a presidio degli interessi dell’intera collettività”.

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Perdita indennità sostitutiva delle ferie non godute – Corte di Cassazione Ordinanza 25529/2024

Perdita indennità sostitutiva delle ferie non godute - Corte di Cassazione Ordinanza 25529/2024

La Corte ribadisce che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

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Whistleblowing – art 54-bis del D.lgs. 165/2001 – Corte di Cassazione Ordinanza n. 17715/2024

La tutela del dipendente che segnala illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguarda il medesimo dalle sanzioni disciplinari o da reazioni ritorsive conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un’esimente per gli autonomi illeciti che egli abbia commesso. La registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all’insaputa dei conversanti, può essere legittima se vi è una necessità difensiva e se l’utilizzo della registrazione avviene solo in funzione del perseguimento di tale finalità. L’applicazione delle tutele previste dall’art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001 nel caso di whistleblowing non autorizza improprie attività investigative o la violazione dei limiti posti dalla legge nella raccolta di informazioni sull’illecito segnalato.
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