Falsa attestazione della presenza in servizio – Corte di Cassazione sentenza n. 1999/2024

Falsa attestazione della presenza in servizio - Corte di Cassazione sentenza n. 1999/2024

Per la Suprema Corte sono utilizzabili a fini probatori nel processo penale le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma secondo, della L. 20 maggio 1970, n. 300, in quanto tali garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori, ma non possono avere rilievo nell’attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato. La Corte inoltre evidenzia “come secondo una costante interpretazione la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Sez. 2, n. 5837 del 17/01/2013, Rv. 255201 – 01). E nel caso in esame i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno proprio ritenuto che i due dipendenti attraverso il reciproco scambio dei badge avessero falsamente attestato l’entrata e l’uscita dal servizio”.
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E’ legittimo anche il secondo licenziamento disciplinare – Corte di Cassazione sentenza n. 2274/2024

E' legittimo anche il secondo licenziamento disciplinare - Corte di Cassazione sentenza n. 2274/2024

Il contenzioso riguarda due licenziamenti disciplinari intimati dall’Agenzia delle Entrate nei riguardi di un funzionario dell’ente. La Corte sancisce che in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1244; Cass. 4 gennaio 2013, n. 106).

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Attività extraaziendale di volontariato non autorizzata, ripetizione somme percepite – Corte di Cassazione sentenza n. 2100/2024

Attività extraaziendale di volontariato non autorizzata, ripetizione somme percepite - Corte di Cassazione sentenza n. 2100/2024

La Corte si esprime in merito allo svolgimento, da parte di dipendenti di un’azienda sanitaria, di attività di volontariato extraaziendale, retribuita con un importo forfettario giornaliero, senza la prevista autorizzazione ex art. 53, comma 6, del Dlgs 165/2001. Viene confermata la decisione della Corte territoriale con la quale avvalorava le decisioni assunte in merito dall’amministrazione sanitaria, ossia l’intimazione di sanzioni amministrative a carico dei dipendenti non autorizzati, nonché il riconoscimento del credito che la stessa riteneva di vantare nei confronti degli dipendenti a titolo di riversamento alla pubblica amministrazione datrice di lavoro di quanto percepito altrove dai suoi dipendenti, come previsto dall’art. 53, comma 7, del dlgs 165/2001.

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