Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. – Corte di Cassazione sentenza 1016/2024

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. - Corte di Cassazione sentenza 1016/2024

La Suprema Corte si esprime in materia di procedimenti disciplinari ex art. 55 bis del Dlgs 65/2001 ed in particolare in merito alla composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari ai fini della legittimità della sanzione irrogata. In particolare precisa “che Il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto» (Cass. n. 1753/2017, ex multis). Si aggiunga che «Il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall’art. 55 co. 1 e 55-bis co. 4 (ora co. 2) d.lgs. 165/2001 va riferito al principio di terzietà senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’U.P.D.» (Cass. n. 20721/2019, ex multis). In estrema sintesi, «l’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici» (Cass. n. 3467/2019; conf., ex multis, Cass. n. 19672/2019). Inoltre, conclude la Corte “La disposizione di legge, in base alla sua ratio, come sopra riportata, non richiede la costituzione di un apposito ufficio, che si occupi esclusivamente dei procedimenti disciplinari, né l’individuazione esplicita di una determinata figura quale responsabile dell’ufficio o di altre figure quali componenti di un obbligo necessariamente collegiale”.

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Trasferimento – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, comma 2, e dell’art. 2103 c.c. – Corte di Cassazione sentenza n. 35343/2023

Trasferimento - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, comma 2, e dell'art. 2103 c.c. - Corte di Cassazione sentenza n. 35343/2023

Secondo la Suprema Corte, affinché si configuri un trasferimento in senso tecnico, è necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all’articolo 2103 cod. civ. ‒ applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001 ‒ e, conseguentemente, il datore di lavoro non ha l’onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio. Ciononostante, ove pure difetti il presupposto del rilevante spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, l’amministrazione deve indicare preventivamente quei criteri generali e astratti che possano permettere di comprendere perché la scelta sia caduta in concreto su un dipendente anziché su un altro, rendendo così leggibili esteriormente le opzioni organizzative sottese all’atto di gestione del rapporto di impiego riguardante il singolo dipendente.

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Diritto al risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa – Corte di Cassazione sentenza n. 23225/2023

Diritto al risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa - Corte di Cassazione sentenza n. 23225/2023

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Spa Città di Bari Hospital (CBH) avverso la sentenza di condanna della Corte d’appello competente che aveva stabilito il diritto al risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio a ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 16:00, fondando la decisione relativamente al diritto risarcimento derivante dall’applicazione tra le parti dell’art. 68 CCNL AIOP – ARIS – Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002 – 2005. La Cassazione rigettando il ricorso della Società ospedaliera ha concluso che l’interpretazione fornita nella sentenza è coerente con quanto affermato dalla Corte di legittimità nel settore della sanità pubblica (Cass. n. 5547/2021); in tale settore, si è statuito che l’attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente) è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.