
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Spa Città di Bari Hospital (CBH) avverso la sentenza di condanna della Corte d’appello competente che aveva stabilito il diritto al risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio a ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 16:00, fondando la decisione relativamente al diritto risarcimento derivante dall’applicazione tra le parti dell’art. 68 CCNL AIOP – ARIS – Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002 – 2005. La Cassazione rigettando il ricorso della Società ospedaliera ha concluso che l’interpretazione fornita nella sentenza è coerente con quanto affermato dalla Corte di legittimità nel settore della sanità pubblica (Cass. n. 5547/2021); in tale settore, si è statuito che l’attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente) è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
