Il Presidente della Provincia di Lecco ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Sezione si pronuncia come segue: “La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/ deve2017, devetenersi ammesso nel caso in cui le risorse affluiscano ai per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziato e, pertanto, senza che impattino effetti sui bilanci e delle seguenti, più in impatto condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono essere esaustivamente remunerate sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia un preventivo che un consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili di poter riservare (a preventivo) somme disponibili per il salario accessorio e (a consuntivo) di erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo un titolo di rimborso.
Azienda Servizi alla Persona Città di Piacenza – delibera n. 79/2022/VSG La Sezione, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante “gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro”, ha esaminato un atto di consulenza affidato ad esterni. Esaminata la documentazione e le motivazioni dedotte, la sezione rileva, peraltro, il rispetto delle seguenti condizioni di legittimità: • il conferimento di essere incarichi al personale esterno, “eccezionale” comporta la necessaria temporaneità del conferimento: la durata quinquennale della consulenza, nel caso disposta, si pone in netta violazione del predetto principio; • manca l’esperimento della procedura preventiva di interpello; Rammenta Sezione che la verifica della indisponibilità delle risorse interne è un prius logico necessario, da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere tutto ‘adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali. da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all’adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali. da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all’adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali. senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali. senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relazionam. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni dell’Asp Città di Piacenza, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti giurisprudenziali.
Comune di Tuglie -LE- Il Sindaco ha presentato una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8 della L. n. 131/2003, avente ad oggetto il cosiddetto “scavalco d’eccedenza”. Con riferimento all’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ha formulato un quesito sulla possibilità che un dipendente di appartenenza locale, titolare di posizione organizzativa, possa ricevere una duplice forma di retribuzione per le medesime ore, sia presso l’Ente di appartenenza, sia presso l’Ente che intende assumerlo, in virtù dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004; l’altro quesito verte sulla possibilità che l’Amministrazione locale di provenienza autorizzi l’impiego del dipendente (ai sensi di tale disposizione) senza commettere un danno erariale
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