Il personale utilizzato a scavalco con l’art. 1 c. 557 della Finanziaria 2005 deve essere assunto presso altro ente con contratto a tempo pieno e può essere nominato titolare di posizione organizzativa – Corte dei Conti Puglia n. 80/2022

Il personale utilizzato a scavalco con l'art. 1 c. 557 della finanziaria 2005 deve essere assunto presso altro ente con contratto a tempo pieno e può essere nominato titolare di posizione organizzativa - Corte dei Conti Puglia n. 80/2022

Comune di Tuglie -LE- Il Sindaco ha presentato una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8 della L. n. 131/2003, avente ad oggetto il cosiddetto “scavalco d’eccedenza”. Con riferimento all’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ha formulato un quesito sulla possibilità che un dipendente di appartenenza locale, titolare di posizione organizzativa, possa ricevere una duplice forma di retribuzione per le medesime ore, sia presso l’Ente di appartenenza, sia presso l’Ente che intende assumerlo, in virtù dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004; l’altro quesito verte sulla possibilità che l’Amministrazione locale di provenienza autorizzi l’impiego del dipendente (ai sensi di tale disposizione) senza commettere un danno erariale

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/80/2022/PAR

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IL LIMITE MASSIMO DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PUO’ ESSERE SUPERATO IN CASO DI INCARICO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 557 FINANZIARIA 2005 – ARAN PARERE CFL156

IL LIMITE MASSIMO DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PUO' ESSERE SUPERATO IN CASO DI INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 557 FINANZIARIA 2005 - ARAN PARERE CFL156