
Il Presidente della Provincia di Lecco ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Sezione si pronuncia come segue: “La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/ deve2017, devetenersi ammesso nel caso in cui le risorse affluiscano ai per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziato e, pertanto, senza che impattino effetti sui bilanci e delle seguenti, più in impatto condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono essere esaustivamente remunerate sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia un preventivo che un consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili di poter riservare (a preventivo) somme disponibili per il salario accessorio e (a consuntivo) di erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo un titolo di rimborso.
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