Aumento in deroga del salario accessorio per le Unioni di Comuni – Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 280/2025/PAR del 16 settembre 2025

Aumento in deroga del salario accessorio per le Unioni di Comuni - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 280/2025/PAR del 16 settembre 2025

La Corte ritiene che all’Unione di comuni alla quale siano stati ceduti tutti i dipendenti e, quindi, dotata di propri spazi assunzionali non sia applicabile l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 15 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, ed alla circolare del MEF/RGS, prot. 175706 del 27.06.2025, Punto 1.1. – Unione di comuni, in considerazione del fatto che tale disciplina trova applicazione solo nei confronti dei comuni. Trattasi, pertanto, di lacuna legis colmabile dal solo legislatore al quale compete la scelta delle modalità attraverso le quali procedere alla armonizzazione del trattamento economico del personale delle unioni di comuni, anche al fine di evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-n-280-2025-par-del-16-settembre-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-unione-di-comuni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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In caso di attribuzione di mansioni superiori, il differenziale stipendiale in godimento non incide sulla quantificazione del trattamento economico dovuto – ARAN Id: 35347

In caso di attribuzione di mansioni superiori, il differenziale stipendiale in godimento non incide sulla quantificazione del trattamento economico dovuto - ARAN Id: 35347

In relazione alla corretta interpretazione della nota previsione contrattuale di cui all’art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2001 norma che, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, all’art. 52, comma 4, del D. Lgs 165 del 200, si evidenzia che nei confronti di un lavoratore cui siano attribuite mansioni superiori, non assume alcun rilievo la posizione economica che lo stesso abbia acquisito per effetto della progressione economica conseguita all’interno dell’area, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 16.11.2022 del CCNL, come pure non assume alcun rilievo la posizione economica del lavoratore assente nell’area superiore.

Ciò che rileva, infatti, è la differenza tra trattamento economico iniziale, ossia lo stipendio tabellare (unico per area) corrispondente all’area di appartenenza rispetto allo stipendio tabellare dell’area superiore.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-caso-di-attribuzione-di-mansioni-superiori-il-differenziale-stipendiale-in-godimento-incide-sulla-quantificazione-del-trattamento-economico-dovuto/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Nel caso in cui, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente – nell’anno 2015 – per fatti connessi all’attività di servizio, non sia stato possibile assumere in via diretta gli oneri a difesa per la presenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicata nell’anno 2024, è possibile riconoscergli il rimborso delle spese legali ex post – ARAN Id: 35336

Nel caso in cui, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente - nell’anno 2015 - per fatti connessi all’attività di servizio, non sia stato possibile assumere in via diretta gli oneri a difesa per la presenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in giudicata nell’anno 2024, è possibile riconoscergli il rimborso delle spese legali ex post - ARAN Id: 35336

In ordine alla corretta ed uniforme interpretazione delle disposizioni contrattuali, si osserva, innanzitutto, che all’art. 24 comma 3 del CCNL della area Funzioni Locali del 16.07.2024, ove viene disciplinato il rimborso ex post – al secondo periodo – viene esplicitamente previsto che “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale…”. Questa formulazione, presente anche all’art. 59 del CCNL del comparto 16.11.2022, consente, appunto, di applicare la disposizione contenuta al comma 3 del medesimo articolo anche nei casi in cui inizialmente non si era potuto assumere in via diretta il patrocinio per un conflitto di interessi anche solo potenziale, fermo restando la sussistenza dei requisiti esplicitati al comma 1 dello stesso articolo 24, ossia che deve trattarsi di “fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio”.

Per quanto riguarda il numero dei legali, la formulazione letterale della disposizione contrattuale si riferisce ad un legale, da intendersi per ogni fase del giudizio, mentre con riguardo alla spesa, il CCNL si limita a prevedere, sempre nel comma 3 dell’art. 24, che “l’amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi” ed ancora che “Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa”.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/nel-caso-in-cui-a-seguito-dellavvio-di-un-procedimento-penale-a-carico-di-un-proprio-dipendente-nellanno-2015-per-fatti-connessi-allattivita-di-servizio-non-sia-stato/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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