Criteri di valutazione nei concorsi pubblici – Consiglio di stato sentenza 8036/2025

Criteri di valutazione nei concorsi pubblici - Consiglio di stato sentenza 8036/2025

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il “voto numerico”, costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali. Si ritiene, infatti, che in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’ indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845): ciò per la ragione che ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d’inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’ iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, n. 1291).

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202405163&nomeFile=202508036_11.html&subDir=Provvedimenti&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Siglata l’Ipotesi di CCNL area Funzioni Locali triennio 2022-2024

Siglata l’Ipotesi di CCNL area Funzioni Locali triennio 2022-2024

In data 11 novembre 2025 è stata sottoscritta, presso l’Aran, l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

Il contratto interessa complessivamente circa 13mila dirigenti, così ripartiti: 5.500 dirigenti degli enti territoriali, 5.200 dirigenti professionali, tecnici e amministrativi (Pta) e 2.300 segretari comunali e provinciali.

Il testo prevede incrementi medi mensili pari a 444 euro per tredici mensilità. Oltre due terzi delle risorse economiche sono destinati alle voci fisse della retribuzione, rafforzando la componente stabile del trattamento economico.

Tra le novità:

– il rafforzamento delle forme partecipative delle relazioni sindacali in ordine all’Informativa, al Confronto e all’Organismo paritetico per l’Innovazione;

– il rafforzamento delle tutele a favore del personale, con particolare riferimento alle terapie salvavita per gravi patologie, ai congedi per i genitori, al patrocinio legale in caso di aggressioni, alle politiche di ‘age-management’;

– al potenziamento del ruolo della formazione all’interno delle amministrazioni.

Il testo conferma, inoltre, la possibilità di destinare risorse al welfare integrativo, nel rispetto del quadro fiscale vigente.

Le dichiarazioni congiunte previste dal contratto permetteranno di proseguire gli approfondimenti tecnici su temi quali patrocinio legale, responsabilità disciplinare e revisione delle fasce professionali e dei criteri di passaggio per i segretari comunali e provinciali.

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Per attivare un servizio associato in convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL non è necessario il consenso dei lavoratori coinvolti – ARAN Id: 35349

Per attivare un servizio associato in convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL non è necessario il consenso dei lavoratori coinvolti - ARAN Id: 35349

Con riferimento al quesito in esame preme, innanzitutto, osservare che la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, in senso tecnico del termine, finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi, è disciplinata da norme di legge e non dal CCNL.

L’art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022, in continuità con il passato, prevede il consenso del lavoratore solo nel caso di convenzioni per l’utilizzo a tempo parziale di personale. Si tratta di una precisa fattispecie in cui la convenzione è stipulata tra due enti per l’utilizzo temporaneo e a tempo parziale di personale. In tal caso ciascun Ente continua a gestire i servizi per proprio conto.

Tale fattispecie si distingue dal caso in cui la convenzione sia, invece, stipulata per la gestione associata di funzioni, caso per il quale non è previsto il consenso individuale dei lavoratori, trattandosi di scelta organizzativa rimessa alle autonome determinazioni degli enti.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/per-attivare-un-servizio-associato-in-convenzione-ai-sensi-dellart-30-del-tuel-e-necessario-il-consenso-dei-lavoratori-coinvolti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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