Incarico extraistituzionale non autorizzato. Prescrizione azione erariale – Corte dei conti Sezione III giurisdizionale di Appello Sentenza n. 146/2025 del 13 ottobre 2025

Incarico extraistituzionale non autorizzato. Prescrizione azione erariale - Corte dei conti Sezione III giurisdizionale di Appello Sentenza n. 146/2025 del 13 ottobre 2025

La Corte richiama l’obbligo della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 53 del dlgs 165/2001, al comma 7, che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Secondo la giurisprudenza detto obbligo “deve reputarsi riconducibile anche a generali principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà nello svolgimento dell’attività lavorativa che trovano fondamento nella Carta costituzionale, agli articoli 54, comma 2, e 98”. La conoscibilità obiettiva è nel caso di incarichi extraistituzionali esclusa perché non c’è obbligo generale di controllo dei dipendenti e non ci può quindi essere un’attività di controllo in assenza della richiesta di autorizzazione o in assenza di comunicazione del dipendente, che serve a rendere noto l’incarico da svolgere. Pertanto, in caso di danno da svolgimento di incarico extraistituzionale non autorizzato per la “giuridica conoscibilità” (data di decorrenza della prescrizione dell’obbligo di riversamento del compenso di quell’attività) occorre avere riguardo al momento nel quale risulta esservi stata la conoscenza o sia risultata possibile tale conoscenza da parte dell’amministrazione. L’omissione del dipendente nel far conoscere i presupposti da cui deriva l’obbligo di riversamento, comporti anche che non possa dirsi conoscibile per l’amministrazione il mancato riversamento e, quindi, conoscibile il conseguente danno erario.

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Validità graduatorie concorsuali – Consiglio di Stato sentenze 7579/2025 e 7911/2025

Validità graduatorie concorsuali - Consiglio di Stato sentenze 7579/2025 e 7911/2025

Per il Consiglio l’atto idoneo a produrre la novazione della data di inizio vigenza di una graduatoria concorsuale non può essere che un provvedimento di annullamento e sostituzione della stessa (e non una mera rettifica che non apporti alcuna significativa modifica), con consequenziale estinzione di tutti i rapporti giuridici costituiti sulla base della graduatoria annullata, laddove già utilizzata. (conferma T.A.R. Campania n. 4367/2024).

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Il Consiglio afferma il principio secondo il quale “quando un’amministrazione integra una graduatoria di concorso per reinserire un candidato escluso a seguito di decisione del giudice, la data di decorrenza della graduatoria resta ancorata all’approvazione originaria”. Il Consiglio ha ritenuto l’inserimento del candidato una rettifica formale e non una riformulazione sostanziale. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva riammesso un candidato precedentemente escluso, con il semplice effetto di far slittare di una posizione un altro concorrente, senza modificare punteggi o ordini di merito. Per il giudice amministrativo, questo intervento “non è idoneo a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria”, in quanto non ne altera la struttura né il contenuto sostanziale. Solo un provvedimento di annullamento e sostituzione dell’intera graduatoria può far decorrere un nuovo termine di efficacia, poiché comporta l’estinzione dei rapporti giuridici sorti sulla base di quella precedente. Il Consiglio di Stato ha così chiarito che la mera integrazione disposta in esecuzione di una sentenza non può essere utilizzata per prolungare artificialmente la validità delle graduatorie concorsuali, a tutela del principio di certezza e del buon andamento amministrativo.

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Non c’è danno erariale per la reiterata assegnazione della Responsabilità di EQ al dipendente istruttore – Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Campania Sentenza n. 317/2025 del 13 ottobre 2025

Non c'è danno erariale per la reiterata assegnazione della Responsabilità di EQ al dipendente istruttore - Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Campania Sentenza n. 317/2025 del 13 ottobre 2025

La Corte non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco quando manca la prova del dolo, nel conferimento reiterato, per tutta la durata del mandato, dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area, di categoria D. La soluzione organizzativa, annota il Collegio, pur non conforme al quadro normativo delineato dal CCNL di Comparto, non appare dettata al fine di cagionare un danno all’erario, ma invece risulta al contrario finalizzata al buon andamento organizzativo, ad evitare una ulteriore spesa esternalizzando il servizio, oltre che volta a garantire una migliore erogazione del medesimo servizio in termini di efficienza, efficacia e correttezza ex art.1 della legge n. 241/1990, in riflesso diretto dell’art. 97 Cost.

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