Scorrimento graduatorie concorsuali o indizione nuovo concorso/selezione – Consiglio di Stato sentenza n. 3855/2024

Scorrimento graduatorie concorsuali o indizione nuovo concorso/selezione - Consiglio di Stato sentenza n. 3855/2024

Il Consiglio di Stato, sezione VII, stabilisce che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è assoluta e incondizionata; sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione. L’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali, per il Consiglio, non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. L’idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all’assunzione, atteso che l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell’espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto. L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 Cost. La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.

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Responsabilità disciplinare – Licenziamento – Whistleblower – art. 54 del Dlgs 165/01 – Corte di Cassazione sentenza n. 12688/2024

Responsabilità disciplinare – Licenziamento - Whistleblower – art. 54 del Dlgs 165/01 - Corte di Cassazione sentenza n. 12688/2024

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che per valutare le legittimità del licenziamento del whistelblower, bisogna considerare l’intero contesto in cui s’inserisce il provvedimento espulsivo, anche se l’addebito disciplinare non è direttamente collegato con le denunce che il dipendente ha proposto contro i superiori. La segnalazione ex art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare.

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ANCHE LE STABILIZZAZIONI DI PERSONALE POSSONO ESSERE ANNULLATE IN AUTOTUTELA – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15422/2024

ANCHE LE STABILIZZAZIONI DI PERSONALE POSSONO ESSERE ANNULLATE IN AUTOTUTELA - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15422/2024

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