SHORT WEBINAR, 1 TEMA IN 60 MINUTI – FORMAZIONE

SHORT WEBINAR, 1 TEMA IM 60 MINUTI - FORMAZIONE

Scarica il programma dei corsi di formazione tecnica e operativa da realizzare in modalità webinar ed esclusiva per il tuo ente:

Certificazioni mediche fittizie – Sciopero occulto – Responsabilità delle OO.SS. – Legittimità delle sanzioni irrogate alle medesime dalla Commissione di Garanzia – Corte di Cassazione Sentenza 13181/2024

Certificazioni mediche fittizie - Sciopero occulto - Responsabilità delle OO.SS. - Legittimità delle sanzioni irrogate alle medesime dalla Commissione di Garanzia - Corte di Cassazione Sentenza 13181/2024

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l’astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l’accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico, ma in realtà siano da collegare ad uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo ‘occulto’ ”. Così si è espressa la Suprema Corte nel confermare le sanzioni, irrogate tramite taglio dei contributi associativi alle OO.SS. promotrici ritenute responsabili della preordinata e anomala astensione collettiva, in violazione delle disposizioni normative sull’esercizio del diritto di sciopero, concretizzatasi nelle massicce assenze di ben 767 lavoratori della Polizia Locale del Comune di Roma nella notte di Capodanno tra il 31.12.2014 ed il 1.1.2015. Già la Corte di Appello aveva raffrontato a livello statistico l’incremento delle assenze rispetto agli anni precedenti; un aumento quintuplicato per la malattia e duplicato per i permessi che, a prescindere dalla verifica dei singoli casi, di per sé giustificava, in assenza di picchi epidemici, la natura “fittizia” dell’assenza dal posto di lavoro. “L’eclatanza del dato statistico (più che quintuplicarsi delle malattie rispetto agli anni precedenti), esclude che il ragionamento sia in sé implausibile e ciò appare di evidenza inoppugnabile”. Quanto alla responsabilità delle OO.SS. per aver “organizzato e promosso” l’astensione collettiva dal lavoro, la Suprema Corte ha fatto proprie le deduzioni già riportate dalla Corte di Appello quali, tra le altre, “la mancata revoca dell’ invito ai lavoratori di astenersi dalla prestazione di lavoro su base volontaria,…..il verificarsi di un mero differimento delle assemblee già indette per la notte di Capodanno, …..il comunicato a firma congiunta del 30 dicembre con cui le Organizzazioni Sindacali preannunciavano “ulteriori forme di lotta per rendere più incisiva ed eclatante l’azione intrapresa”, ed altri elementi indiziari tali da desumere, in definitiva, “…l’esistenza di un indirizzo delle organizzazioni sindacali ai lavoratori “perché si astenessero dal prestare la propria opera nella notte del 31 dicembre” comprovato da un ” impianto indiziario che muove da fatti precisi, assunti nella loro oggettività o ricostruiti in modo non implausibile, tra loro convergenti e muniti di indubbie caratteristiche di “gravità” nel manifestare l’intento di protesta.”

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14857-2024-05-28-14-46-41.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Nessuna violazione libertà religiosa – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (EDU) Sezione II 16 maggio 2024, n. 50681/20 

Nessuna violazione libertà religiosa - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (EDU) Sezione II 16 maggio 2024, n. 50681/20 

Pronunciandosi su un caso “belga” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dai giudici nazionali di ritenere legittimo il divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo nel sistema educativo ufficiale della Comunità fiamminga, la Corte EDU Sez. II, 16 maggio 2024 (n. 50681/20) ha escluso, sebbene a maggioranza, che vi fosse stata la violazione dell’art. 9 (libertà di religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dichiarando il ricorso inammissibile. Il caso, come anticipato, riguardava tre giovani donne musulmane. Le stesse lamentavano di non poter indossare il velo islamico nelle loro scuole secondarie (eccetto durante le lezioni di educazione religiosa), a causa del divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo nel sistema educativo ufficiale della Comunità fiamminga. La Corte ha già ritenuto che, in una società democratica, lo Stato potrebbe limitare e addirittura vietare l’uso di simboli religiosi da parte degli alunni o degli studenti in un ambiente scolastico o universitario, senza violare il diritto garantito a tutti dall’articolo 9 della Convenzione di manifestare il proprio credo religioso. Essa ha quindi stabilito, tenendo conto in particolare del principio di laicità, che il divieto imposto a uno studente di medicina di un’università pubblica turca di indossare il velo islamico non comportava una violazione dell’articolo 9. Riteneva che il concetto di laicità adottato nel caso di specie sembrasse rispettoso dei valori alla base della Convenzione. Il divieto mira a tutelare gli studenti contro qualsiasi forma di pressione sociale e di proselitismo, la Corte EDU ricorda che è importante garantire che, nel rispetto del pluralismo e della libertà altrui, la manifestazione da parte degli studenti delle loro convinzioni religiose all’interno degli istituti scolastici non si trasformi in un atto di ostentazione che possa costituire fonte di pressione ed esclusione. La Corte ha infatti già statuito al riguardo che il divieto di indossare simboli religiosi imposto agli studenti potrebbe rispondere proprio alla volontà di evitare ogni forma di esclusione e di pressione nel rispetto del pluralismo e della libertà altrui.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/altri/14858-2024-05-28-14-50-09.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni