Nessuna violazione libertà religiosa – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (EDU) Sezione II 16 maggio 2024, n. 50681/20 

Nessuna violazione libertà religiosa - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (EDU) Sezione II 16 maggio 2024, n. 50681/20 

Pronunciandosi su un caso “belga” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dai giudici nazionali di ritenere legittimo il divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo nel sistema educativo ufficiale della Comunità fiamminga, la Corte EDU Sez. II, 16 maggio 2024 (n. 50681/20) ha escluso, sebbene a maggioranza, che vi fosse stata la violazione dell’art. 9 (libertà di religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dichiarando il ricorso inammissibile. Il caso, come anticipato, riguardava tre giovani donne musulmane. Le stesse lamentavano di non poter indossare il velo islamico nelle loro scuole secondarie (eccetto durante le lezioni di educazione religiosa), a causa del divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo nel sistema educativo ufficiale della Comunità fiamminga. La Corte ha già ritenuto che, in una società democratica, lo Stato potrebbe limitare e addirittura vietare l’uso di simboli religiosi da parte degli alunni o degli studenti in un ambiente scolastico o universitario, senza violare il diritto garantito a tutti dall’articolo 9 della Convenzione di manifestare il proprio credo religioso. Essa ha quindi stabilito, tenendo conto in particolare del principio di laicità, che il divieto imposto a uno studente di medicina di un’università pubblica turca di indossare il velo islamico non comportava una violazione dell’articolo 9. Riteneva che il concetto di laicità adottato nel caso di specie sembrasse rispettoso dei valori alla base della Convenzione. Il divieto mira a tutelare gli studenti contro qualsiasi forma di pressione sociale e di proselitismo, la Corte EDU ricorda che è importante garantire che, nel rispetto del pluralismo e della libertà altrui, la manifestazione da parte degli studenti delle loro convinzioni religiose all’interno degli istituti scolastici non si trasformi in un atto di ostentazione che possa costituire fonte di pressione ed esclusione. La Corte ha infatti già statuito al riguardo che il divieto di indossare simboli religiosi imposto agli studenti potrebbe rispondere proprio alla volontà di evitare ogni forma di esclusione e di pressione nel rispetto del pluralismo e della libertà altrui.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/altri/14858-2024-05-28-14-50-09.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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