BLOCCO DEI POSTI DIRIGENZIALI VACANTI ANCHE PER GLI ENTI LOCALI – CORTE DEI CONTI PUGLIA DELIBERA N. 73/2016

FATTO

Il Sindaco del Comune di Taranto chiede alla Sezione un parere sull’ambito di applicazione dell’art 1, comma 219, l. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che introduce un vincolo di indisponibilità per i posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il Sindaco espone che:

  • l’art. 1, comma 219, l. 208/2016 ha previsto che le posizioni dirigenziali vacanti nelle amministrazioni dello Stato al 15 ottobre 2015 siano rese indisponibili, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega in materia di riforma della dirigenza pubblica;
  • per i comuni è prevista una disciplina diversa (comma 221), dovendo gli stessi procedere alla ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali ed al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, in un’ottica di razionalizzazione, efficientamento e flessibilità;
  • l’ANCI sostiene che il congelamento delle posizioni dirigenziali vacanti non sia direttamente applicabile agli enti locali, sia in ragione della specifica previsione del comma 221 sia in ragione del fatto che la norma in esame fa riferimento alle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia (articolazioni non presenti nella dirigenza di regioni ed enti locali) e richiama la determinazione effettuata ai sensi dell’art 2 del d.l. 95/2012 (non applicabile alle autonomie territoriali);
  • l’indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti è espressamente richiamata nella norma che disciplina il turn over dell’amministrazione statale (comma 227) e non anche nel contesto delle regole sulle assunzioni di regioni ed enti locali (comma 228) che ha previsto per il solo personale privo di qualifica dirigenziale la riduzione delle percentuali del turn over nel triennio 2016-2018, lasciando invariate quelle del personale dirigenziale.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’ente chiede se la disciplina in esame si applichi agli incarichi dirigenziali degli enti locali, con particolare riferimento a quelli conferiti anteriormente all’entrata in vigore della legge, e, in caso positivo, se sia ostativa alla proroga degli incarichi a termine, in considerazione del fatto che la proroga medesima non comporta la rinnovazione dei rapporti, ma solo la prosecuzione temporale degli stessi.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del comune di Taranto, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

Sul piano dell’ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”.

Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Stante quanto sopra, il quesito formulato dal Comune di Taranto è ammissibile sul piano oggettivo, in quanto afferente all’interpretazione di disposizioni sul contenimento delle spese del personale.

Tuttavia, l’analisi deve essere circoscritta agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo precluso a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata.

Passando al merito della richiesta, il quesito si incentra sulla corretta delimitazione dell’ambito di applicazione della disciplina dettata in materia di dirigenza dall’art 1, comma 219, legge 208/2015 (legge di stabilità del 2016). In particolare, l’ente chiede se la disposizione da ultimo citata si applichi anche agli enti locali, oltre alle amministrazioni dello Stato, e, in caso di risposta positiva, se siano assoggettati al vincolo di indisponibilità ivi previsto anche le mere proroghe di incarichi dirigenziali a termine.

L’articolo in esame ha introdotto una disciplina transitoria nelle more dell’attuazione della riforma sulla dirigenza prevista dalla legge 124/2015 (c.d. legge Madia) e della ricollocazione del personale soprannumerario appartenente all’area vasta attuata con legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). La previsione si incentra sull’apposizione di vincolo di indisponibilità relativamente ai posti dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di precostituire-in rapporto da mezzo a fine- le condizioni per la riorganizzazione della dirigenza sulla base dei ruoli unici e, contemporaneamente, per garantire il riassorbimento del personale degli enti di area vasta.

La disposizione prevede che “sono resi indisponibili i posti dirigenziali (……)vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando distacco, fuori ruolo o aspettativa”. Gli incarichi indicati, pertanto, sono sottratti alla libera disponibilità delle pubbliche amministrazioni, tanto che, in caso di incarichi conferiti tra la data indicata (15 ottobre 2015), che costituisce il dies a quo di efficacia del suddetto vincolo di indisponibilità, e la data di entrata in vigore della legge, gli stessi cessano di diritto, con risoluzione dei relativi contratti.

Il legislatore, pertanto, in deroga al principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, sancisce espressamente l’applicazione retroattiva del vincolo, individuando attraverso una precisa delimitazione temporale (incarichi conferiti dopo il 15 ottobre 2015 e fino alla data di entrata in vigore della legge) i rapporti contrattuali che, afferendo a posizioni divenute indisponibili per la parte pubblica, non sono più suscettibili di avere esecuzione e sono risolti di diritto.

Una volta individuato un ambito temporale di applicazione antecedente all’entrata in vigore della legge e stabilita la sorte dei contratti conclusi medio tempore (con opzione a favore della risoluzione ope legis, quale tipico rimedio del vizio funzionale del sinallagma negoziale, mentre i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge devono considerarsi nulli ab origine ai sensi dell’art 1418 co. 1 c.c.), la norma contempla alcune eccezioni alla regola dell’indisponibilità  ( “Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge”), precisando, subito dopo, con una previsione di chiusura, che “In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”.

Ciò posto sul piano dell’assetto generale di disciplina, l’articolo suscita non pochi dubbi sotto il profilo della riferibilità soggettiva, menzionando “i posti  dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni”.

Come evidenziato dal comune istante, il riferimento ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia, articolazione presente esclusivamente nella dirigenza delle amministrazioni statali ai sensi degli artt. 15 e 23 d lgs 165/2001, unitamente al richiamo all’art 2 d.l. 95/2012 (che, rubricato “Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni” detta una disciplina afferente agli uffici dirigenziali ed alle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato) induce, a una prima lettura, ad avvallare un’interpretazione restrittiva della disposizione, in quanto riferita unicamente ai posti dirigenziali delle amministrazioni dello Stato.

Si tratta, tuttavia, di un’opzione ermeneutica che trova puntuale smentita alla luce di argomenti di carattere letterale, sistematico e teleologico.

Sul piano letterale, la norma si riferisce a tutte le amministrazioni di cui all’art 1 co 2 d. lgs 165/2001, senza introdurre alcuna espressa eccezione per gli enti locali. Sotto tale profilo, infatti, il rinvio tout court all’art 1 co 2 d lgs 165/2001 costituisce una tipica modalità attraverso cui il legislatore perimetra per relationem l’ambito soggettivo di disciplina, estendendolo a tutti i soggetti enunciati nella disposizione in materia di pubblico impiego (cfr. ad es. art 1 comma 34 l 190/2012  e art 11 d lgs 33/2013 in materia di anticorruzione e trasparenza).

Sul piano sistematico, il comma 224 della citata legge 208/2015, nel prevedere che resta escluso dal campo di applicazione del comma 219- tra gli altri- il personale delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali, non fa altro che confermare l’opzione ermeneutica sopra indicata, atteso che siffatta eccezione non avrebbe ragion d’essere se gli enti locali fossero esclusi a priori, per estraneità soggettiva, dal raggio operativo della disciplina in esame.

Sempre sul piano sistematico, non paiono fornire argomenti a sostegno della tesi contraria le disposizioni citate dal comune istante: né il comma 221 che, nel prevedere una ricognizione delle dotazioni organiche da parte di regioni ed enti locali e delle competenze degli uffici dirigenziali generali con l’eliminazione di duplicazioni (unitamente alla conferibilità di incarichi dirigenziali  senza vincoli di esclusività ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale), si limita ad introdurre regole di razionalizzazione organizzativa complementari, e non alternative, a quelle previste dal comma 219; né il comma 228 che, nel sancire una riduzione delle percentuali del turn over per il triennio 2016-2018 limitatamente personale a tempo indeterminato non dirigenziale, ha lasciato inalterata la disciplina già esistente con riferimento al personale dirigenziale e limitatamente ai posti disponibili ai sensi del già citato comma 219 (art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, art 1 comma 424, l. 190/2014)

Infine, sul piano logico-teleologico, la norma, come detto, mira a precostituire sotto il profilo dell’efficienza organizzativa, le condizioni migliori per la piena attuazione della riforma della dirigenza tracciata dalla legge 124/2015 e per il completo assorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, secondo il percorso delineato dalla legge 190/2014. Si tratta di due obiettivi che coinvolgono non solo le amministrazioni statali, ma anche gli enti territoriali (art 11 l. 124/2015, art 1, comma 424 l. 190/2014), sicché un’eventuale esclusione degli stessi dall’ambito applicativo del comma in esame, in assenza di espressa previsione di legge, sarebbe irragionevole alla luce delle finalità che il legislatore intende perseguire.

Sotto tale profilo ed con particolare riferimento all’obiettivo della ricollocazione del personale di area vasta, la norma si pone, inoltre, in linea di continuità con altre disposizioni che hanno fortemente limitato e condizionato le capacità assunzionali degli enti locali (art 1, comma 424 l. 190/2014, art. 5 del d.l. n. 78/2015 conv. dalla l. 125/2015, su cui si richiamato i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nelle delibere n. 19/SEZAUT/2015/QMIG e 28/SEZAUT/2015/QMIG).

Per le ragioni sopra esposte, l’espresso riferimento ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia, come pure il richiamo dell’art 2 d.l. 95/2012, pare più imputabile ad una imperfetta tecnica di formulazione legislativa che ad una reale volontà di circoscrivere l’applicazione della disciplina alle sole amministrazioni statali. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di osservare, in occasione dell’audizione sul disegno di legge di stabilità 2016, come molte delle difficoltà applicative siano imputabili esclusivamente alla scarsa chiarezza nella formulazione dei testi di legge ed ha sottolineato che “le norme vigenti sul blocco delle assunzioni si rivelano non univoche e di difficile lettura ed attuazione” in quanto” il quadro normativo relativo ai vincoli assunzionali si presenta frammentato e non sempre coerente”  (Sezioni Riunite n. N. 16/SSRRCO/AUD/15)

Una volta riconosciuta l’applicabilità della disciplina in commento ai posti dirigenziali degli enti locali, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all’art 110 co 1 Tuel, ossia in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, trattandosi di fattispecie, da un lato,  non rientranti tra le eccezioni previste dal medesimo comma 219 e, dall’altro lato, certamente attratte nella valenza onnicomprensiva della previsione finale (“In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma” ).

Questa Sezione ritiene, infine, che le coordinate ermeneutiche sopra tracciate con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali si attaglino anche alla diversa ipotesi di proroga dei medesimi, atteso che la proroga, al pari del conferimento, presuppone una disponibilità del posto che, come visto, nel caso in esame è preclusa per espressa disposizione di legge con riferimento non solo al periodo successivo all’entrata in vigore, ma anche ad un arco temporale antecedente.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1354-11/04/2016-SRCPUG

INCONFERIBILITA’ INCARICO DIRIGENZIALE A SOGGETTO GIA’ COMPONENTE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ANAC DELIBERA 294/2016

Fatto
L’Autorità nello svolgimento dell’attività di vigilanza e secondo le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti presso la la HSST – MO S.p.A. ha rilevato che il dr. [omissis] è stato membro del Consiglio di Amministrazione (C di A.) dal 19.10.2012 al 6.5.2015 e, limitatamente al periodo 30.10.2012 al 27.8.2014, gli sono state attribuite anche deleghe gestionali.
Presso il Comune di [omissis], il medesimo, nell’ambito di due distinti rapporti di lavoro a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ha assunto le funzioni dirigenziali di dirigente responsabile dell’Unità specialistica programmazione e partecipazioni societarie, dal 1.4.2010 al 30.9.2014; e dal 1.10.2014 sino al 30.9.2017.
Analizzando il primo incarico dirigenziale e rapportandolo con quello di amministratore delegato di [omissis] il Nucleo Speciale non ha ravvisato profili di inconferibilità e/o incompatibilità poiché entrambi sono stati conferiti prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 39/2013.
Invece, l’incarico dirigenziale concernente la funzione di responsabile dell’Unità specialistica programmazione, controlli e organismi partecipati del Comune di [omissis], assunto con decorrenza 1.10.2014, è apparso al Nucleo Speciale inconferibile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, avendo il dirigente ricoperto, nei due anni precedenti, l’incarico di amministratore delegato di ente di diritto privato controllato dallo stesso comune.
Al riguardo il Nucleo Speciale ha ritenuto che fosse da valutare se il disposto di cui al comma 3, del citato art. 7, del d.lgs n. 39/2013, che prevede un particolare regime di disapplicazione delle cause di inconferibilità trattate dallo stesso articolo (dipendenti della stessa amministrazione che all’atto di assunzione della carica politica erano già titolari di incarichi) possa estendersi al caso in esame.
Con riferimento a tale ipotesi, il Nucleo Speciale ha ravvisato elementi di incertezza interpretativa in ordine all’assimilabilità della “carica politica”, per la quale si applicherebbe il regime di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo, con quella di “amministratore delegato” di ente di diritto privato in controllo pubblico.

 

Ritenuto in diritto

1. La Società [omissis]. 

La Società è stata costituita nel giugno 2006 in esecuzione della deliberazione n.64/2005, del Consiglio comunale di [omissis]; ha per oggetto l’esercizio dell’attività di assunzione e gestione in Italia e all’estero, di partecipazioni – in qualsiasi forma, e quindi anche totalitarie e di controllo – in altre società ed enti sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione; le società in qualsiasi forma partecipate dovranno avere per oggetto le gestione e l’erogazione di servizi pubblici locali oltre che per conto e nel territorio dei comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro società o consorzi, di enti pubblici e di soggetti privati sia in Italia che all’estero (art. 1 Statuto).
La società è stata creata nell’ambito della fusione per incorporazione di Meta S.p.A. in Hera S.p.A., come “società veicolo” nella quale gli enti già soci di [omissis] hanno conferito le azioni di [omissis] ricevute a seguito del concambio delle azioni [omissis].

Il comune di [omissis] è il socio di maggioranza; gli altri soci sono enti locali della provincia modenese.

Sono organi della Società:
– l’Assemblea, con potere deliberante, che riunisce tutti i soggetti titolari di azioni con diritto di voto i quali sono chiamati a prendere alcune importanti decisioni per la vita della società, come l’elezione e la revoca dell’organo amministrativo, l’approvazione del bilancio. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria; è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione (artt. 11-19 dello Statuto);
– il Consiglio di amministrazione che è composto da 5 membri, anche non soci, scelti tra persone che vantano speciale competenza ed esperienza professionale. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e disposizione, ad eccezione di quelli per legge di competenza dell’assemblea; inoltre, il Consiglio di amministrazione può delegare – ai sensi dell’art. 2381 del Codice civile – i propri poteri al presidente, al vice presidente ed a consiglieri delegati, nonché a terzi non consiglieri.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2449 del c.c., il comune di Modena ha diritto di nominare 3 consiglieri; la nomina dei componenti non designati ex art. 2449 avviene sulla base di liste che possono essere presentate da soci che rappresentano almeno l’1% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria;
– il Presidente che è eletto dal consiglio di amministrazione (art. 23); a lui spettano la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio (art. 29);
– il Collegio sindacale per la revisione legale dei conti (art. 30)
Per quanto sopra riportato la Società è da considerarsi ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

2. Inconferibilità

In merito alla posizione del dr. [omissis] l’Autorità ha ritenuto di dover considerare disgiuntamente gli incarichi dirigenziali, ex art. 110, comma 2, del TUEL, affidati al dr. [omissis] con due distinti contratti a tempo determinato (1.4.2010 – 30.9.2014 e 1.10.2014 – 30.9.2017); pertanto, con riferimento al primo incarico dirigenziale, rapportato a quello di amministratore delegato di HSST- MO S.pA, il Nucleo Speciale non ha ravvisato profili di inconferibilità e/o incompatibilità poiché entrambi sono stati conferiti prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 39/2013.
L’incarico dirigenziale retto dal secondo contratto è apparso, invece, inconferibile, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b), per il ricorrere della condizione per la quale “a coloro che nell’anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato (al dr. [omissis] sono state attribuite deleghe gestionali per il periodo 30.10.2012 – 27.8.2014) di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di …comuni…non possono essere conferiti incarichi dirigenziali nell’ amministrazione di … un comune con popolazione > a 15.000 abitanti.

Con riguardo ai dubbi espressi dalla Guardia di Finanza in merito alla possibile applicabilità al caso in questione della previsione di cui all’art. 7, comma 3, l’Autorità si è soffermata a considerare gli elementi distintivi delle locuzioni carica politica e titolari di incarichi.

3. carica politica:

la rubrica dell’articolo si riferisce alla inconferibilità di componenti di “organo politico”; l’art. 1 del d.lgs. 39/2013 specifica che i “componenti di organi di indirizzo politico” (lett. f) sono le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali , regionali e locali, …presidente della giunta, sindaco, assessore o consigliere……oppure a organi di indirizzo di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionale e locali, e che gli “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” (lett. l), ricomprenda tutti gli organi “di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico” ivi compreso l’amministratore delegato.
Pertanto, sebbene il 3° comma dell’art. 7 faccia semplicemente riferimento alla “carica politica”, a motivo del ricorrere tanto delle condizioni di cui alla definizione della lettera f) che della lettera l), l’Autorità considera, in questa accezione, l’incarico di amministratore con deleghe gestionali dirette assimilabile a quello di componente di organo politico. E del resto, secondo un’interpretazione logica, non sfugge come questa sia l’unica volta in cui il legislatore del d. lgs. n. 39/2013 abbia utilizzato l’espressione carica politica.
Ulteriormente, secondo un’interpretazione letterale, è daritenere che egli, nel prevedere che le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano…., intendesse le inconferibilità di tutti gli incarichi menzionati nell’art. 7; di talché è possibile concludere, per ciò che qui rileva, che il ricoprire una carica politica sia situazione assimilabile a quella di componente di organo di indirizzo politico.
Sin qui, pertanto, sembrerebbe potere trovare applicazione il più volte menzionato comma 3, dell’art. 7.

4. titolarità di incarichi:

Occorre tuttavia, tenere presente che il comma 3 citato prevede che “le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.
Anche in questo caso è da ritenere che la concomitante titolarità di incarichi debba essere riferita all’assunzione della carica politica nella stessa amministrazione, nello stesso ente pubblico o nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico.
Nel caso di specie, quindi, l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale del dr. [omissis] presso il comune di [omissis], essendo stato consigliere con deleghe presso la Società (altro ente), fa sì che non trovi applicazione l’esimente di cui al comma 3 non essendo più, il [omissis], consigliere con deleghe gestionali della Società al momento dell’assunzione dell’incarico di dirigente presso il Comune.
Conclusivamente l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 39/2013 e che, quindi, vi sia inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

– il RPC del Comune di [omissis] deve contestare le rilevate cause di inconferibilità al soggetto cui è stato conferito l’incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria;
– il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che erano componenti dell’organo conferente, nel caso di specie la Giunta comunale, tenendo conto dell’effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell’organo che ha conferito l’incarico, come previsto dalla delibera n. 67/2015;
– all’esito del procedimento così instaurato, il RPC deve dichiarare la nullità della nomina ed irrogare la sanzione ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013;
– il termine di tre mesi di cui all’art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPC nei confronti dei soggetti emittenti;
– i componenti dell’organo che, a maggioranza, hanno proceduto al conferimento dell’incarico dirigenziale, non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto n. 39/2013, così come definiti dall’art. 1, comma 2;
– la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell’esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo;
– il RPC deve, inoltre, procedere alla verifica dell’esistenza delle dichiarazioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013 ovvero all’accertamento della mendacità della stessa, ai fini dell’applicazione della sanzioni previste dal medesimo articolo, informando degli esiti l’Autorità.

Link al documento: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=9ed4083f0a77804256a8700fbc98f3c3

APPROFONDIMENTI SUL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE – MINISTERO DELL’INTERNO

I quaderni del Viminale: Decreto legge “Milleproroghe” 30 dicembre 2015, n. 210 – A cura dell’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari.

Link al documento:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/quaderno_milleproroghe_2016_1.pdf