IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI SI APPLICA PER AVVISI PUBBLICATI DAL 19 APRILE – COMUNICATO CONGIUNTO ANAC E MINISTERO INFRASTRUTTURE

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:
1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.
In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente  disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.
2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.
3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del  2016.

link al documento: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=3e66faf90a7780425e682ef8b5def1fe

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IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO DIPENDE DAL LIVELLO PROFESSIONALE – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 255/2016

FATTO

Il Sindaco del Comune di Carrè ha presentato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, formulando il seguente quesito: se i diritti di rogito spettanti ad un Segretario comunale, in convenzione tra più enti, uno dei quali (Comune capofila) con personale con qualifica dirigenziale e gli altri due, invece, privi di personale di tale qualifica, “possano essere erogati proporzionalmente alla quota parte – di competenza dei Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale – delle voci di cui all’art. 37 del CCNL del 2001”, considerato che:

– la ratio della disposizione (art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) che attualmente disciplina i diritti di rogito è quella di soddisfare una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, che non usufruiscono della clausola di galleggiamento, prevista dall’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001 nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità per il 2012, sicché (a parere del Sindaco del Comune richiedente), laddove non operi il galleggiamento, sarebbero dovuti i diritti in questione;

– recentemente, il TAR per la Lombardia (sentenza n. 2700 del 10 novembre 2014) avrebbe previsto la possibilità che vengano nominati più vicesegretari nell’ambito della medesima convenzione di segreteria, sulla scorta della considerazione che, con la convenzione, non viene realizzato un unico soggetto giuridico, bensì ogni ente convenzionato mantiene la propria individualità e, quindi, la propria disciplina ordinamentale, con la conseguenza che, anche nel caso dei diritti di rogito, dovrebbe essere possibile “trattare la materia con discipline differenziate in relazione alla diversità degli Enti presso cui il Segretario comunale presta servizio”.      

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell’ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l’attinenza della questione alla materia della “contabilità pubblica”, così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l’astrattezza della questione.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la “nozione di contabilità pubblica”, pur assumendo, tendenzialmente, “un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere – pena l’incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali – quelle questioni che risultino connesse “alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (…) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

In questa accezione, più ampia, di “contabilità pubblica”, nell’ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione della spesa pubblica, rientrano le questioni che attengono alla disciplina dei diritti di rogito, alla luce della nuova regolamentazione introdotta dall’art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014.

La richiesta di parere, peraltro, presenta un grado di astrattezza e generalità sufficiente ai fini dell’esercizio dell’attività consultiva della Sezione.

Come riportato nella parte in fatto, l’ente si interroga sulla possibilità che gli enti i quali, nell’ambito di una convenzione, “condividano” le prestazioni del Segretario comunale e che siano privi di dirigenza, eroghino, pro quota e nei limiti normativamente previsti (ossia in misura non superiore al quinto del trattamento retributivo in godimento), i diritti di rogito.

Tale quesito, che si inserisce nel nuovo quadro normativo delineato dall’art. 10 del D.L. n. 90/2014, risulta formulato sulla scorta di alcune pronunce della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo le quali, in via di eccezione al principio della integrale attribuzione agli enti locali dei proventi rinvenienti dalla riscossione dei diritti di rogito, attualmente vigente, ed in forza del disposto di cui al comma 2 bis della stessa norma, deve riconoscersi la spettanza di tali diritti in favore del segretario comunale e provinciale in due casi: allorquando l’ente o gli enti presso i quali presta la propria opera siano privi di dipendenti con qualifica dirigenziale; qualora il Segretario non rivesta qualifica dirigenziale, o meglio, non appartenga alle fasce A o B, di cui all’art. 31 del CCNL di categoria, equiparate, sotto il profilo dello stipendio tabellare, alla dirigenza.

In quest’ottica e sempre seguendo l’orientamento della Sezione Lombardia, il Comune di Carrè ritiene che il diritto a percepire i diritti suddetti sussista in capo al segretario anche quando sia titolare di una sede in convenzione tra più enti privi di personale dirigenziale, a prescindere dalla fascia professionale di inquadramento.

Sviluppando tale ragionamento, inoltre, l’ente si chiede se ad analoga conclusione possa pervenirsi nel caso in cui uno solo degli enti convenzionati abbia dirigenti nel proprio organico mentre tutti gli altri ne siano privi, e, nel caso di risposta affermativa, se i diritti possano essere erogati proporzionalmente alla quota parte (di competenza esclusiva degli enti privi di personale dirigenziale) delle voci di cui all’art. 37 del CCNL del 2001.

Al fine di rispondere ai suesposti quesiti, occorre prendere le mosse da un recente pronunciamento della Sezione delle Autonomie, che ha enunciato alcuni importanti principi in tema di riconoscimento dei diritti di rogito, alla luce della novella normativa introdotta dall’art. 10 del D.L. n. 90/2014, che, nell’abrogare tali diritti, riconosciuti ai segretari comunali e provinciali dal previgente art. 41 della Legge n. 312/1980, e nel disporne l’integrale attribuzione al comune ed alla provincia, ha stabilito che, negli enti privi di dirigenza “e comunque” a tutti i segretari comunali non aventi qualifica dirigenziale, una quota degli stessi debba essere attribuita al segretario comunale rogante.

La Sezione delle Autonomie, nel dirimere il contrasto interpretativo sorto proprio tra la Sezione Lombardia e la Sezione Lazio in merito ai limiti applicativi dell’eccezione di cui al comma 2 bis dell’art. 10, infatti, ha attribuito rilevanza decisiva all’inquadramento del Segretario nella fascia C, escludendo la spettanza dei diritti di rogito in capo al Segretario inquadrato nelle superiori fasce A e B, a prescindere dall’assenza, presso l’ente, di personale con qualifica dirigenziale (deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, nella quale si legge il seguente principio di diritto: “Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”.).

Tanto sulla base della considerazione che la deroga al principio della non debenza dei diritti di rogito “trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale” e che la ratio della norma vada individuata “in un contemperamento di interessi che, a fronte della esigenza di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo

In ossequio a tale principio, vincolante per tutte le Sezioni regionali di controllo, in una successiva deliberazione, questa Sezione ha affermato conseguenzialmente che, anche “nel caso di Segretario comunale in Convenzione tra più Comuni di cui uno solo con dirigenti”, assume rilievo decisivo la fascia di inquadramento del Segretario medesimo, ritenendo la presenza di uno o più enti privi di personale con qualifica dirigenziale all’interno della convenzione assolutamente irrilevante (deliberazione n. 360/2015/PAR).

Entro questi rigorosi termini, occorre fornire risposta al primo quesito posto dal Comune di Carrè.

Il dubbio espresso in merito alla possibilità di riconoscere i diritti di rogito in favore del segretario titolare di una sede convenzionata, quando non tutti gli enti aderenti siano sprovvisti della dirigenza, infatti, si fonda su di una interpretazione del comma 2 bis dell’art. 10 cit. e, più specificamente, dell’eccezione al principio dell’integrale spettanza di tali diritti ai comuni ed alle province, diversa da quella definitivamente affermata dalla Sezione delle Autonomie.

E’ evidente come, alla luce del principio da quest’ultima pronunciato, la questione della spettanza, nei termini indicati nella richiesta di parere, sia priva di rilevanza.

Altrettanto deve ritenersi in relazione al secondo quesito posto dall’ente.

La dipendenza del riconoscimento dei diritti di rogito esclusivamente dal livello professionale di appartenenza del Segretario e non da una particolare caratteristica dell’organico degli enti in convenzione (presenza/assenza di dirigenti), infatti, implica che tutti gli enti, e non solo quelli in cui non è presente la dirigenza, debbano contribuire alla corresponsione, nei limiti di legge, degli emolumenti, ivi compresi i diritti di rogito.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1347-08/04/2016-SRCVEN

SOLO GLI INCARICHI OBBLIGATORI PER LEGGE POSSONO ESSERE REMUNERATI A CHI RICOPRE UNA CARICA POLITICA – CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE DELIBERA N. 11/2016

Art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 569/2015/QMIG, pronuncia il seguente principio di diritto: “La disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, decreto – legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’ art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell’organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia”.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1196-31/03/2016-SEZAUT