I CONCORSI POSSONO ESSERE REVOCATI – TAR ABRUZZO SENTENZA N. 52/2016

Il ricorrente impugna il provvedimento di annullamento d’ufficio di tutti gli atti della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto in categoria EP indetta dall’Università resistente e pubblicata nella GU serie speciale n. 23 del 22 marzo 2013.

Con il provvedimento impugnato, in particolare, l’Università “G. d’Annunzio” ha provveduto a detto annullamento, in dichiarata estensione del giudicato di cui alla sentenza n. 273 del 2014 di questo Tribunale amministrativo che ha annullato il decreto di approvazione degli atti di tale selezione pubblica su ricorso di uno dei candidati per vizi riguardanti la valutazione dei titoli; e ciò evidenziando che la nuova commissione giudicatrice ha rilevato che la precedente aveva assegnato per tutti i concorrenti i punteggi dei titoli senza aver prima determinato i criteri e le modalità per la valutazione degli incarichi e servizi prestati.

Con il provvedimento n. 209 del 2015, impugnato con motivi aggiunti, l’Università ha poi provveduto alla revoca del bando di concorso motivando tale decisione con riguardo al sopraggiunto interesse a non reclutare detta unità di personale in funzione della riorganizzazione degli uffici, esternalizzando il relativo servizio (“in considerazione delle mutate esigenze di personale derivanti dalla riorganizzazione degli uffici dell’Amministrazione centrale deliberata dal CdA del 27 gennaio 2015 e della decisione di acquisire il servizio di supporto dell’infrastruttura IT di Ateneo presso Consip, con esternalizzazione delle relative attività, assunta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 1 luglio 2015”).

Si denuncia sostanzialmente la circostanza che tale interesse non potrebbe affatto dirsi sopravvenuto e che non si è affatto tenuto conto dell’affidamento suscitato nei candidati, peraltro senza la previsione di alcun indennizzo come invece imposto dalla norma di cui all’articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto, l’adozione del provvedimento di revoca impugnato con motivi aggiunti ha superato e assorbito negli effetti regolatori della vicenda oggi scrutinata il provvedimento oggetto di gravame con il ricorso introduttivo, sicchè per quest’ultimo v’ è ormai carenza di interesse alla decisione.

Ciò premesso, il Collegio rileva che nel ricorso, pur a fronte della circostanziata motivazione del provvedimento impugnato, non si evidenziano ragioni precise e dettagliate dalle quali è possibile evincere la manifesta irragionevolezza e insussistenza dell’interesse pubblico posto alla base della revoca della procedura; né che tale interesse non sia sopravvenuto o comunque non sia stato oggetto di nuova valutazione.

Difatti è un principio sovente espresso con riferimento alle procedure di gara, ma valevole per tutte le selezioni pubbliche e quindi anche per i concorsi per merito comparativo per assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni (cfr. Tar Catania, sentenza n. 3075 del 2013), quello secondo cui non è riconoscibile in capo al concorrente alcun diritto al completamento della procedura (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5475 del 2013).

Seppure si vuol riconoscere in capo al medesimo un posizione di interesse giuridicamente tutelato, tuttavia le decisioni dell’Amministrazione di indire un concorso così come quelle di revocarlo appartengono alla più lata discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013).

L’esistenza di una discrezionalità molto ampia ovviamente non vuol dire insindacabilità ma quantomeno comporta un aggravamento dell’onere probatorio della parte che deve addurre specifici, univoci e puntuali elementi tali da evidenziare manifesti elementi di irrazionalità o errore di fatto della scelta operata dall’Amministrazione.

Onere cui la parte ricorrente nel caso di specie non ha affatto adempiuto.

Peraltro, la mancata previsione di un indennizzo non è circostanza invalidante del provvedimento di revoca, ma al più il presupposto per azionare la relativa pretesa patrimoniale (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5625 del 2015).

Le spese possono essere compensate in ragione del nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione in sostituzione di quello impugnato con il ricorso introduttivo.

Link al documento: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TE52YJPYENBYEKBQMMTTQ3MODI&q=

L’INDENNITA’ DI RISULTATO E’ LEGATA ALLA PRESENZA IN SERVIZIO – ARAN ORIENTAMENTO APPLICATIVO 1822

I permessi retribuiti di cui all’art.33 della legge n.104/1992 usufruiti dai dipendenti danno luogo a decurtazione della liquidazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa?

In ordine alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che, come più volte affermato da parte della scrivente Agenzia nei propri orientamenti applicativi, la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, ai fini della sua erogazione, non è direttamente ed automaticamente collegata alla presenza in servizio.

Si tratta, infatti, di un emolumento da corrispondere “a seguito di valutazione annuale” (art. 10, comma 3 CCNL del 31.3.1999) dopo aver verificato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati.

Pertanto, secondo la regola generale enunciata, non sembra possibile ritenere che nei confronti della dipendente assente per fruizione dei permessi di cui alla legge n.104 del 1992 (o di congedo parentale o di altra tipologia di assenza) debba essere, per ciò stesso, decurtata l’ammontare della retribuzione di risultato collegata alla posizione organizzativa di cui è titolare, in misura strettamente proporzionale ai giorni di assenza.

L’Ente deve, invece, procedere alla valutazione annuale dell’effettiva partecipazione del titolare al conseguimento degli obiettivi assegnati e la rilevanza del suo apporto, secondo le metodologie a tal fine autonomamente adottate.

In tale ambito, può certamente ritenersi ragionevole presumere che i periodi di assenza, soprattutto ove prolungati nel corso dell’anno, possano incidere negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti non siano in alcun modo apprezzabili).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/index.php/component/content/article/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/7234-ral1822orientamenti-applicativi

I CONSIGLIERI POSSONO IMPUGNARE GLI ATTI SOLO SE LEDONO I LORO DIRITTI – TAR CAMPANIA SENTENZA N. 1210/2016

I ricorrenti, consiglieri comunali di San Marco Evangelista, chiedono l’annullamento della deliberazione di giunta comunale del 16 dicembre 2011, con cui sono state apportate variazioni all’organigramma dell’ente locale, nella parte in cui la giunta ha disposto l’affidamento di un incarico professionale mediante contratto di lavoro a tempo determinato, previo avviso pubblico, anziché provvedere alla copertura dell’esigenza funzionale mediante personale interno.

Avverso il provvedimento organizzativo della giunta, i ricorrenti articolano tre motivi di ricorso, deducendo violazione di legge, dello statuto e del regolamento comunale, oltre che difetto di istruttoria, per non essere state valutate adeguatamente, prima dell’esperimento dell’avviso pubblico, le risorse umane disponibili nell’ambito dell’apparato amministrativo locale.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata e assorbente.

Per pacifica e condivisibile giurisprudenza (confronta da ultimo T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 dicembre 2015, n. 1707) i consiglieri comunali di minoranza sono legittimati ad agire nei confronti dell’ente cui appartengono unicamente nell’ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanziano nella lesione del diritto all’ufficio, quindi con riguardo a profili che attengono all’esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivi o lesivi delle funzioni consiliari. Casi esemplificativi sono quelli in cui i vizi dedotti attengono alle erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare, alla violazione dell’ordine del giorno, all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.

Il richiamato orientamento fa leva sulla considerazione, condivisa dal Collegio, che il giudizio amministrativo non è preordinato alla soluzione di conflitti tra organi dello stesso ente, ma è diretto alla tutela degli interessi legittimi di soggetti incisi dall’azione amministrativa.

Nella fattispecie è evidente che la sfera giuridica dei ricorrenti non è direttamente lesa dal provvedimento impugnato.

Essi, infatti, agiscono nella qualità di consiglieri comunali di minoranza, intendendo contestare, con lo strumento improprio del ricorso giurisdizionale, le scelte organizzative dell’amministrazione comunale, obliterando gli strumenti all’uopo predisposti dall’ordinamento giuridico, tra i quali speciale rilevanza assume l’istituto della mozione di sfiducia nei confronti della giunta comunale.

Se fosse consentito, invece, ai consiglieri stessi di impugnare le delibere dell’organo solo perché affette da un qualunque vizio di legittimità, seppure non lesivo del loro diritto ad effettivamente espletare il mandato ricevuto dagli elettori, si finirebbe con il trasporre in sede giurisdizionale la fisiologica dialettica fra le forze politiche rappresentate nell’organo stesso.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva.

Le spese processuali, come di regola, seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

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