Il ricorrente impugna il provvedimento di annullamento d’ufficio di tutti gli atti della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto in categoria EP indetta dall’Università resistente e pubblicata nella GU serie speciale n. 23 del 22 marzo 2013.
Con il provvedimento impugnato, in particolare, l’Università “G. d’Annunzio” ha provveduto a detto annullamento, in dichiarata estensione del giudicato di cui alla sentenza n. 273 del 2014 di questo Tribunale amministrativo che ha annullato il decreto di approvazione degli atti di tale selezione pubblica su ricorso di uno dei candidati per vizi riguardanti la valutazione dei titoli; e ciò evidenziando che la nuova commissione giudicatrice ha rilevato che la precedente aveva assegnato per tutti i concorrenti i punteggi dei titoli senza aver prima determinato i criteri e le modalità per la valutazione degli incarichi e servizi prestati.
Con il provvedimento n. 209 del 2015, impugnato con motivi aggiunti, l’Università ha poi provveduto alla revoca del bando di concorso motivando tale decisione con riguardo al sopraggiunto interesse a non reclutare detta unità di personale in funzione della riorganizzazione degli uffici, esternalizzando il relativo servizio (“in considerazione delle mutate esigenze di personale derivanti dalla riorganizzazione degli uffici dell’Amministrazione centrale deliberata dal CdA del 27 gennaio 2015 e della decisione di acquisire il servizio di supporto dell’infrastruttura IT di Ateneo presso Consip, con esternalizzazione delle relative attività, assunta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 1 luglio 2015”).
Si denuncia sostanzialmente la circostanza che tale interesse non potrebbe affatto dirsi sopravvenuto e che non si è affatto tenuto conto dell’affidamento suscitato nei candidati, peraltro senza la previsione di alcun indennizzo come invece imposto dalla norma di cui all’articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, l’adozione del provvedimento di revoca impugnato con motivi aggiunti ha superato e assorbito negli effetti regolatori della vicenda oggi scrutinata il provvedimento oggetto di gravame con il ricorso introduttivo, sicchè per quest’ultimo v’ è ormai carenza di interesse alla decisione.
Ciò premesso, il Collegio rileva che nel ricorso, pur a fronte della circostanziata motivazione del provvedimento impugnato, non si evidenziano ragioni precise e dettagliate dalle quali è possibile evincere la manifesta irragionevolezza e insussistenza dell’interesse pubblico posto alla base della revoca della procedura; né che tale interesse non sia sopravvenuto o comunque non sia stato oggetto di nuova valutazione.
Difatti è un principio sovente espresso con riferimento alle procedure di gara, ma valevole per tutte le selezioni pubbliche e quindi anche per i concorsi per merito comparativo per assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni (cfr. Tar Catania, sentenza n. 3075 del 2013), quello secondo cui non è riconoscibile in capo al concorrente alcun diritto al completamento della procedura (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5475 del 2013).
Seppure si vuol riconoscere in capo al medesimo un posizione di interesse giuridicamente tutelato, tuttavia le decisioni dell’Amministrazione di indire un concorso così come quelle di revocarlo appartengono alla più lata discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013).
L’esistenza di una discrezionalità molto ampia ovviamente non vuol dire insindacabilità ma quantomeno comporta un aggravamento dell’onere probatorio della parte che deve addurre specifici, univoci e puntuali elementi tali da evidenziare manifesti elementi di irrazionalità o errore di fatto della scelta operata dall’Amministrazione.
Onere cui la parte ricorrente nel caso di specie non ha affatto adempiuto.
Peraltro, la mancata previsione di un indennizzo non è circostanza invalidante del provvedimento di revoca, ma al più il presupposto per azionare la relativa pretesa patrimoniale (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5625 del 2015).
Le spese possono essere compensate in ragione del nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione in sostituzione di quello impugnato con il ricorso introduttivo.
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