GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO NON DEVONO RISPETTARE IL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI – CORTE DEI CONTI ABRUZZO DELIBERA N. 57/2016

FATTO

Il sindaco del comune istante richiede: i) se un ente (non sottoposto alla disciplina del patto di stabilità interno) possa utilizzare nell’anno 2016 la capacità assunzionale derivante da una cessazione avvenuta nel corso del 2012 per assumere un dipendente a tempo indeterminato; ii) se a detta assunzione possa procedersi laddove la capacità assunzionale non sia stata utilizzata nel corso degli anni precedenti; iii) quali siano gli eventuali, ulteriori vincoli da rispettare in relazione all’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA’

Nessun dubbio si pone in tema di ammissibilità della richiesta, atteso, sotto il profilo soggettivo, la provenienza dal legale rappresentante dell’ente e, sotto il profilo oggettivo, l’afferenza alla materia della contabilità come sopra delineata.

MERITO

I quesiti proposti dal comune istante possono essere scrutinati in modo unitario.

L’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, detta i vincoli assunzionali per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (vale a dire, quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti: art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – legge di stabilità 2012).

La norma dispone che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno “le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” (negli stessi termini si è già espressa la Sezione con deliberazione del 7 ottobre 2015, n. 246).

La disposizione è stata interpretata nel senso che (Sezioni riunite in sede di controllo, 11 novembre 2010, n. 52) l’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” debba ritenersi “comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento”.

Deve rammentarsi, inoltre, che secondo quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie (del. 28 luglio 2015, n. 26), gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 (derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, come nel caso di specie) nel rispetto dei soli vincoli di finanza pubblica, senza che rilevino le diverse limitazioni poste dall’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzate al riassorbimento del personale sovrannumerario delle province.

Si precisa infine che non risultano applicabili, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, gli obblighi (art. 1, comma 557, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296) relativi alla progressiva riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

P.Q.M.

Il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo sulla richiesta di parere del Comune di Civita d’Antino (AQ) è nel senso che un comune, non sottoposto alla disciplina del patto di stabilità interno, possa utilizzare nell’anno 2016 la capacità assunzionale derivante da una cessazione avvenuta nel corso del 2012 per assumere un dipendente a tempo indeterminato, anche nel caso in cui detta capacità assunzionale non sia stata precedentemente utilizzata.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=952-14/03/2016-SRCABR

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