LINEE GUIDA AL REFERTO SUI CONTROLLI INTERNI – CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE DELIBERA N. 6/2016

Controlli interni – art. 148 TUEL Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della città metropolitana e della provincia sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l’esercizio 2015.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=628-22/02/2016-SEZAUT

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LE NUOVE REGOLE PER LA FINANZA PUBBLICA – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE N. 5/2016

E’ stata firmata la Circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali, volte ad assicurare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il documento contiene indicazioni sulla determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica e sulle modalità concernenti il monitoraggio e la certificazione, nonché i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

Link al documento: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_10_febbraio_2016_5.html

NON SI APPLICANO I LIMITI DI SPESA PER IL RIASSORBIMENTO DI PERSONALE – DELIBERA CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE N. 4/2016

Questione concernente la corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all’art. 34, comma 2, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 22, ove si dispone che, a seguito dell’estinzione di una IPAB, “i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 316/2015/QMIG, pronuncia i seguenti principi di diritto: “Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite”. “Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=402-05/02/2016-SEZAUT