OCCORRE OSSERVARE I LIMITI DI SPESA DI PERSONALE PER L’INTRODUZIONE DELLA DIRIGENZA EX NOVO – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 176/2023

OCCORRE OSSERVARE I LIMITI DI SPESA DI PERSONALE PER L'INTRODUZIONE DELLA DIRIGENZA EX NOVO - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 176/2023

Il Sindaco del Comune di Vimodrone MI ha posto un quesito relativo alla possibilità per un comune privo di personale di qualifica dirigenziale, di procedere alla revisione statutaria del proprio assetto organizzativo al fine di introdurre la dirigenza, alla luce della perdurante vigenza dell’art. 1, comma 557, lett. b) della legge n. 296/2006, che risulta non derogato dall’art. 7 del DM del 17 marzo 2020 attuativo del DL n. 34/2019. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere E’ rimessa all’Ente la facoltà di procedere all’introduzione dei ruoli dirigenziali, nel rispetto del quadro ordinamentale dettato dalle disposizioni di cui ai commi 557 e seguenti, arte. 1, della legge n. 296/2006. Nella fase di programmazione dei fabbisogni assunti secondo i nuovi parametri introdotti dalla riforma del 2019, l’ente sarà pertanto tenuto ad adottare, nell’esercizio della propria autonomia, tutte quelle azioni strumentalmente volte ad assicurare il protezione della spesa di personale entro i limiti recati dalle citate disposizioni di riferimento”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/176/2023/PAR

LE SPESE DI PERSONALE FINANZIATE SONO NEUTRALI RISPETTO I LIMITI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE – CORTE DEI CONTI LAZIO DELIBERA N. 136/2023

LE SPESE DI PERSONALE FINANZIATE SONO NEUTRALI RISPETTO I LIMITI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - CORTE DEI CONTI LAZIO DELIBERA N. 136/2023

Comune di Rieti. L’art. 57, comma 3-septies, del dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunti di cui all’art. 33 del dln 34/2019. È d’obbligo evidenziare che tale regime peculiare riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese. La disciplina è, peraltro, coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assuntivi di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLAZ/136/2023/PAR

LA SOSTENIBILITA’ DELLA SPESA DI PERSONALE VA CONSIDERATA ANCHE IN MANIERA PROSPETTICA PER LE ANNUALITA’ SUCCESSIVE – CORTE DEI CONTI TOSCANA DELIBERA N. 82/2023

LA SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE VA CONSIDERATA ANCHE IN MANIERA PROSPETTICA PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE - CORTE DEI CONTI TOSCANA DELIBERA N. 82/2023

… Infatti, la sostenibilità finanziaria rappresenta il parametro finanziario, flessibile e dinamico (costituito dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti) al quale parametrare la capacità assunzionale, di modo che “ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate” (Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 15/2021/PAR). Pertanto, rappresentando la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno assunzione di personale in senso pieno, la stessa sarà possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall’applicazione delle regole appena evidenziare “mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole (Sezione di controllo per la Lombardia delibera n. 85/2021/PAR).

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/82/2023/PAR