SI’ ALL’ESCLUSIONE DELL’INCREMENTO DEGLI INCASSI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRASA DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO, AL FINE DELL’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 209/2022

SI' ALL'ESCLUSIONE DELL'INCREMENTO DEGLI INCASSI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRASA DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO, AL FINE DELL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE - CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 209/2022

Comune di Spresiano (TV) – Parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, in merito alle seguenti domande: 1) se sia possibile, in assenza di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale dell’anno precedente, incrementare il Fondo risorse decentrate senza includerle nelle limitazioni di spesa previste dall’art . 23, comma 2, del D. Lgs. n. n. 75/2017 con l’attivazione di un progetto di potenziamento dei servizi di controllo nell’anno in corso e con la sola verifica contabile di aver ottenuto maggiori proventi riscossi nell’anno in corso rispetto all’anno precedente finanziati dai proventi contravvenzionali; 2) se nel caso di attivazione del progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale in corso d’anno.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/209/2022/PAR

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VIA LIBERA ALL’ESCLUSIONE DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORRIO GLI INCENTIVI DI PERSONALE FINANZIATI DA ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 111/2022

VIA LIBERA ALL'ESCLUSIONE DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORRIO GLI INCENTIVI DI PERSONALE FINANZIATI DA ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 111/2022

Il Presidente della Provincia di Lecco ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Sezione si pronuncia come segue: “La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/ deve2017, devetenersi ammesso nel caso in cui le risorse affluiscano ai per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziato e, pertanto, senza che impattino effetti sui bilanci e delle seguenti, più in impatto condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono essere esaustivamente remunerate sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia un preventivo che un consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili di poter riservare (a preventivo) somme disponibili per il salario accessorio e (a consuntivo) di erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo un titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le e/ o le tecniche di trasferimento, modalità

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CHIARIMENTI SUI PREMI DA EROGARE AI DIPENDENTI RELATIVI ALL’EMERGENZA SANITARIA – AGENZIA ENTRATE CIRCOLARE N. 8/2020

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.