
In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito è necessaria una notizia “circostanziata” dell’illecito, ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell’azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso (Cass., n. 9313 del 2021).
IL TAGLIO DEL 10% DEI COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE E OIV NON SI APPLICA A ENTI LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – DELIBERAZIONE N. 4/2014 CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE
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- La questione posta e cioè se per i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali trovi, o meno, applicazione l’art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, (gratuità dell’incarico) viene affrontata nei precedenti delle Sezioni regionali più sopra richiamati – ed anche in altri analoghi per brevità non citati – utilizzando chiavi interpretative limitate al solo contesto normativo in esame.
In un caso è stata focalizzata l’attenzione sull’accezione di “amministratori“ evocati nell’art. 5, comma 7, (Sez. Reg. Sardegna n. 54/2013/PAR) che, a ragione della ritenuta omnicomprensività del termine, andrebbe riferito sia ai componenti degli organi politici, sia a quelli dei consigli di amministrazione, per cui ai consiglieri di amministrazione dei consorzi, in quanto amministratori, si applica l’art 5 comma 7. In altre ricostruzioni (Sez. Reg. Lombardia, parere n. 353 del 30.7.2012; e Sez. contr. 10.1.2013, n. 6) è stato valorizzato il significato di “apparati amministrativi” come categoria concettuale più congeniale alla figura del consiglio di amministrazione e, quindi, estranea alla categoria degli apparati politici per cui la disciplina applicabile non sarebbe quella dell’art. 5, comma 7, bensì quella dell’art. 6, comma 3, riferita, appunto, ai costi degli apparati amministrativi.
Nell’affrontare la questione interpretativa in esame, occorre premettere, in via di metodo, che non si può prescindere da un approccio sistematico diretto ad individuare l’ambito unitario di riferimento della disciplina normativa in argomento. Se si opera tale approccio, come si dirà di qui a poco, si giunge alla conclusione che nella materia di che trattasi la disciplina normativa si distingue in due specifici ambiti applicativi di riferimento: uno relativo al complesso organizzativo in cui sono strutturati gli enti territoriali, l’altro riferito al simmetrico complesso organizzativo della Pubblica amministrazione, esclusi gli enti territoriali. Sul punto, peraltro, – e prima della disamina normativa – è essenziale il richiamo alla sentenza 14 giugno 2012, n. 151, della Corte Costituzionale, che nel decidere sulla q.l.c. relativa proprio a quella parte dell’art. 5, comma 7 del d.l. 78/2010 che dispone la gratuità degli incarichi ivi considerati, afferma che quella norma è espressione di una “disciplina uniforme” diretta a conseguire la riduzione “della spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi” che si traduce in “un principio di gratuità dell’amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali”,
Ed invero, venendo ora all’assunto introduttivo, tale uniformità di disciplina rappresenta una costante dello specifico settore che emerge da un’attenta analisi delle disposizioni normative che si sono succedute nella materia. Da questa “rassegna” delle norme si evincono i due obiettivi perseguiti dal legislatore: da un lato, sfoltire gli apparati amministrativi di tutti quegli organismi non caratterizzati dalla necessarietà strutturale-istituzionale, dall’altro ridurre il peso economico degli organi di governo necessari, affidando tale compito all’autonomia dei medesimi organi, salvo intervenire sugli aspetti già disciplinati dalla legge generale.
La prima disposizione che fa cogliere la prospettata distinzione è quella contenuta nell’art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per il 2002) dove sotto la rubrica “Riordino degli organismi collegiali” si codifica il divieto per le pubbliche amministrazioni “escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane”, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, fatte alcune eccezioni per gli organismi indispensabili da individuare espressamente entro termini definiti ed in mancanza di tale ricognizione viene previsto il divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali. Dunque, già in questa prima norma si delineano i due percorsi normativi: da un parte quello riferito alle amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti territoriali, dall’altra tali enti.
Nella materia interviene poi la “finanziaria” per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Con tale legge vengono stabilite, innanzitutto, una serie di misure di riduzione degli emolumenti spettanti agli organi di rappresentanza politica, tra i quali anche le indennità di funzione ed i gettoni di presenza per i componenti degli organi di governo delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane (art. 1, comma 54); nello stesso comma alla lettera c) era anche prevista la riduzione delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di vertice degli enti territoriali ivi menzionati ed ai componenti delle assemblee elettive. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali.
Il criterio di tenere sempre distinti gli ambiti di riferimento delle discipline cui si è prima accennato trova conferma anche in questo plesso normativo. Infatti, il comma 58 dell’art. 1 della stessa legge finanziaria per il 2006 dispone che le somme riguardanti “indennità, compensi, gettoni, retribuzione o altre utilità comunque denominate, corrisposte agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati”, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, sono automaticamente ridotte del 10 per cento. Il comma 64 dello stesso articolo stabilisce che tali disposizioni non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.
Ancora in tema di “contenimento spesa per commissioni e comitati ed altri organismi” il D.L. 223/2006, all’art. 29, nel confermare il divieto per le pubbliche amministrazioni di istituire altri organismi, dispone la riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni per organi collegiali ed altri organismi. Al comma 6 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni di quell’articolo “non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionali per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”.
La differenza di ambiti oggettivi di disciplina emerge poi anche con riferimento alle disposizioni di riduzione degli organismi collegiali di cui all’art. 68 del D.L. 112/2008, estranea all’ambito degli enti territoriali.
Con la cosiddetta “manovra triennale” varata con il D.L. 78/2010, la materia viene nuovamente innovata ma sempre mantenendo la ripetuta distinzione di ambiti applicativi: così che le disposizioni concernenti le “economie degli organi di governo e degli apparati politici” di cui all’art. 5, commi 6 e seguenti sono specificamente riferite agli organi che rientrano negli apparati organizzativi dei livelli di governo locale. Le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali, come si evince non solo dal contesto oggettivo, ma anche dall’espresso riferimento, nel comma 1, agli organi collegiali di cui all’art. 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (e cioè gli organismi operanti presso la Pubblica amministrazioni che sono stati reputati utili) e nel comma 3, all’art. 1, comma 58 della legge finanziaria per il 2006 che, come sopra ricordato, ne esclude espressamente l’applicazione agli enti territoriali (art. 1, comma 64). In sostanza gli apparati amministrativi ai quali fa riferimento l’art. 6 non includono quelli degli enti territoriali; il generico riferimento alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” va letto sempre tenendo conto che tale disposizione integra quella contenuta nel già ricordato comma 58 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2006 che, pur richiamando in quella stessa disposizione, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, non era applicabile agli enti territoriali come disponeva il successivo comma 64.
Ora, se é vero che il legislatore nell’intervenire per regolamentare le riduzioni ed i contenimenti di spesa nello specifico segmento degli emolumenti previsti per organi ed apparati, ha sempre tenuto distinti i due ambiti oggettivi di riferimento, anche nell’interpretare la portata dell’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, non si può prescindere da questo criterio. In proposito è sufficiente aggiungere che i Consorzi costituiti per l’esercizio di una o più funzioni appartengono, insieme alle Unioni, al novero delle forme di collaborazione intercomunale di carattere strutturale che danno vita ad una soggettività giuridica ed in quanto tale destinatari di un’unica disciplina. Nell’ambito di tale disciplina così come più sopra ricostruita, per quanto di interesse della presente questione di massima, tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi.
Link: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=982-24/02/2014-SEZAUT
DIVIETO COMPENSI SEGRETARI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE – SENTENZA CORTE DEI CONTI CAMPANIA N. 1347/2013
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L’azione della Procura si palesa fondata e, come tale, va accolta, affermando la responsabilità del convenuto nei termini che seguono. Preliminarmente il Collegio è chiamato a esaminare l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa del Della Corte con riferimento alle somme corrisposte al segretario comunale per il biennio 2004/2005, e liquidate con i provvedimenti n. 142 del 15/09/2004 (€ 1.080,00) e n. 253 del 30/05/2005 (€ 1.680,00). L’argomento è fondato. Ai fini del presente giudizio, infatti, l’invito a dedurre è stato notificato al convenuto il 24/02/2011, data rispetto alla quale il dies a quo del termine prescrizionale – ormai stabilmente identificato da questa Corte nella data del pagamento da parte del soggetto pubblico delle somme oggetto di contestazione (cfr. SS.RR. n. 5/2007/QM e n. 14/2011/QM), tanto nell’ipotesi di danno erariale diretto che in quella di danno indiretto – risulta in entrambi i casi anteriore al quinquennio precedente (settembre 2004 e maggio 2005). Sul punto non può accogliersi la diversa tesi propugnata dal Requirente, in ordine al disposto dell’art. 17, comma 30 ter, della legge n. 141/2009, secondo cui l’ancoraggio ivi previsto dell’azione di responsabilità erariale all’acquisizione di una notizia di danno concreta e specifica, consentirebbe di riferire a tale evento anche il computo del termine di prescrizione dell’azione stessa. Come osservato in altre pronunce di questa Sezione, la disposizione de qua introduce una condizione di proponibilità dell’azione erariale che si presenta del tutto distinta dall’apprezzamento dello spatium temporis entro cui sono state realizzate le condotte asseritamente foriere di danno, il quale resta – e non può che restare – strettamente legato al momento in cui detto danno si è consumato (cfr. sent. n. 561/2013). Per quanto detto, la domanda di parte attrice va circoscritta alla somma liquidata alla dott.ssa ….. con la determinazione n. 78, del 12/04/2006, pari a € 2.640,00. Nel merito, la condotta del convenuto si palesa gravemente colposa, per un duplice ordine profili, oggettivi e soggettivi. Innanzitutto è importante ribadire – anche in questa vicenda – come il quadro normativo, ermeneutico ed applicativo di riferimento sia sostanzialmente chiaro ed intellegibile nei suoi contenuti. L’art. 41, comma 6, del CCNL del 16/05/2001 stabilisce, infatti, il principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione del Segretario comunale, a corredo del quale è prevista – altresì – la possibilità di riconoscere una maggiorazione di detto emolumento, che con il contratto integrativo stipulato il 21/12/2003 è stata fissata fino ad un massimo del 50% , in ragione della riscontrata presenza di condizioni di natura soggettiva ed oggettiva, indicate nel medesimo accordo. Tra dette condizioni rientra anche la partecipazione al Nucleo di valutazione e, già nell’agosto del 2003, l’ARAN – in risposta a specifico quesito – indicava chiaramente che è ammissibile una remunerazione separata (e aggiuntiva) per tale attività soltanto qualora essa si collochi al di fuori delle competenze ordinarie del segretario, altrimenti la stessa può solo concorrere al riconoscimento della maggiorazione di cui sopra. Nel descritto contesto, il Regolamento, approvato dal Comune di Montecorvino Pugliano nel 2002 per disciplinare l’istituzione e il funzionamento dei servizi di controllo interno e, in particolare, del Nucleo di valutazione, prevede – all’art. 6, comma 3 – che detto organo “..è un collegio composto dal Segretario comunale, che lo presiede e da n° 2 membri esperti esterni di provata qualificazione..”. Come rilevato dal Requirente, il tenore di questa disposizione non lascia spazio a dubbi circa il fatto che la presidenza del Nucleo sia attribuita al segretario comunale di diritto, ovverosia senz’altro ratione officii, non trovando pertanto alcun riscontro gli assunti difensivi secondo i quali, al contrario, la dott.ssa …. avrebbe ricevuto quell’incarico per specifiche competenze amministrative, non menzionate (né richieste) nella norma. Altro dato pacifico nella fattispecie all’esame, è la percezione da parte di costei – nel periodo considerato – della misura massima della retribuzione di posizione, nonché di un compenso separato per l’espletamento delle funzioni di Direttore generale dell’ente. A fronte dei summenzionati elementi fattuali e giuridici, va posto quindi – doverosamente – l’accento sulla qualifica dirigenziale rivestita dal Della Corte, in relazione alla quale s’impongono requisiti di professionalità e conoscenza che la stabile giurisprudenza di questa Corte reputa non legittimino alcuna forma di ignorantia legis, men che mai nel settore di specifica competenza. Nel caso di specie, non può ammettersi che il responsabile dell’ufficio finanziario di un Comune non abbia piena cognizione e padronanza delle norme che regolano la corresponsione dei trattamenti economici dei dipendenti e del segretario comunale, così come non è ammissibile che non faccia uso della propria autonomia decisionale per svolgere un’istruttoria pur minima rispetto alla richiesta di un compenso aggiuntivo, ovvero non ritenga di poter/dover interloquire formalmente sulla questione con il segretario comunale richiedente. A ben vedere la situazione della dott.ssa ….. era assolutamente chiara: rivestendo ella di diritto il ruolo di Presidente del Nucleo di valutazione e beneficiando – nel periodo contestato – della maggiorazione massima della retribuzione di posizione, a nessun titolo ed in alcuna forma era possibile riconoscerle un ulteriore remunerazione per quell’incarico. In proposito – diversamente da quanto dedotto dalla difesa del convenuto – si palesa corretto e conferente il richiamo, operato dalla Procura, alla sentenza di questa Sezione n. 1775/2010, in cui detta affermazione è suffragata da ampie argomentazioni, pienamente condivise dall’odierno Collegio giudicante. Nei descritti termini va accolta, altresì, l’identificazione del danno erariale nell’intero ammontare delle somme conferite. Come osservato più volte da questa Corte, infatti, in fattispecie come queste non può trovare ingresso il principio della compensatio lucri cum damno, con cui è possibile dare rilievo ai risultati comunque conseguiti dall’organo contestato nell’interesse della comunità amministrata: il vizio che colpisce la struttura e/o i poteri di un organo pubblico, infatti, fa sì che gli oneri finanziari da questo generati siano completamente e irrimediabilmente contra legem, e perciò costituiscano integralmente danno erariale, restando così preclusa qualsivoglia operazione compensativa. Anche su questo punto, dunque, gli assunti difensivi vanno respinti. Circoscritto peraltro il nocumento concretamente risarcibile, per effetto dell’eccepita prescrizione, alla minor somma di € 2.640,00, l’affermazione della responsabilità del convenuto – tuttavia – va anch’essa limitata nella misura del 70%, atteso che il Collegio – conformemente a quanto statuito in precedente omologo (sent. n. 1627 del 19/10/2012) – ritiene di dover apprezzare anche l’apporto causale astrattamente imputabile alla stessa dott.ssa Granese non evocata in giudizio (30%), per aver formulato una richiesta di emolumenti palesemente non dovuti, alla luce della normativa regolatrice della sua posizione professionale, che ella in primis era tenuta a conoscere ed osservare. In conclusione, pertanto, individuato l’ammontare complessivo del danno azionato in € 2.640,00, va disposta la condanna di ….. al pagamento di € 1.848,00. All’importo dovuto vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, e gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, in proporzione alla responsabilità accertata a suo carico. La quota residua del danno, pari a € 792,00, imputabile a …….., invece, a carico della collettività.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando,
CONDANNA
….. al pagamento di € 1.848,00.
La somma così determinata è dovuta in favore del Comune di Montecorvino Pugliano, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza fino al soddisfo. A carico del convenuto sono poste, in proporzione alla sua responsabilità, le spese di giudizio, quantificate in €__________, che vengono liquidate in favore dello Stato. Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 18 aprile 2013.
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