Certificazione dell’incremento del Salario Accessorio annuale in deroga, ai sensi dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025 e della circolare della RGS n. 175706 del 27.06.2025

Certificazione dell'incremento del Salario Accessorio annuale in deroga, ai sensi dell'art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025

Certificazione dell’incremento del salario accessorio annuale dell’Ente in deroga al limite previsto dall’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017, attraverso:

  1. La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019;
  2. La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 1 c. 557 o 562 della l. 269/2006;
  3. La verifica del rispetto dei limiti del salario accessorio dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025;
  4. Il calcolo dell’incremento del salario accessorio in deroga realizzabile e la ripartizione proporzionale sia sul fondo del comparto che sul fondo delle Elevate Qualificazioni.

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Ai fini del rispetto della disposizione contenuta all’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativa al temine – del 31 dicembre 2025 – entro il quale è possibile effettuare le progressioni tra le Aree, di natura valutativa in deroga al titolo, la procedura può anche non essere completata a quella data – ARAN parere Id: 35345

Ai fini del rispetto della disposizione contenuta all’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativa al temine – del 31 dicembre 2025 – entro il quale è possibile effettuare le progressioni tra le Aree, di natura valutativa in deroga al titolo, la procedura può anche non essere completata a quella data - ARAN parere Id: 35345

Con riferimento al quesito in esame, è opinione della scrivente Agenzia, che ai fini del rispetto del termine indicato all’art. 13 comma 6 del CCNL 16.11.2022 sia sufficiente aver indetto la procedura, con pubblicazione del relativo avviso, entro tale termine – ossia entro il 31.12.2025.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ai-fini-del-rispetto-della-disposizione-contenuta-allart-13-comma-6-del-ccnl-funzioni-locali-del-16-11-2022-relativa-al-temine-del-31-dicembre-2025-entro-il-quale-e-possibile-effettua/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Welfare integrativo con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada, fuori dal limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017

Welfare integrativo con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada, fuori dal limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – ha chiarito che le risorse destinate al welfare integrativo del personale di Polizia Locale, quando finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della strada, non sono soggette al limite del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Le risorse destinate al welfare integrativo hanno natura non retributiva ma assistenziale-previdenziale, come già affermato dalla giurisprudenza contabile (Sezione Autonomie n. 17/2024/QMIG). L’art. 1, c. 124, l. 207/2024 ha stabilito che, in via generale, anche le risorse per il welfare integrativo concorrono al limite dell’art. 23, salvo che si tratti di fondi “riconosciuti a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”. L’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50 per cento (ovvero in diversa misura ex comma 5 dello stesso art. 208) dei proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali possa essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale. Quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art. 208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (Sezione delle Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale). Ne consegue, quindi, che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-n-281-2025-par-welfare-integrativo-limite-al-trattamento-accessorio-ex-art-23-comma-2-del-d-lgs-75-2017/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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