Corresponsione dell’indennità di turno anche nel periodo feriale – Corte di Cassazione Ordinanza 25528/2025

Corresponsione dell'indennità di turno anche nel periodo feriale - Corte di Cassazione Ordinanza 25528/2025

La Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva che l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250917/snciv@sL0@a2025@n25528@tO.clean.pdf&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

In sede di contrattazione integrativa annuale di riparto delle risorse decentrate è possibile introdurre una clausola che preveda che risorse stabili non liquidate, inizialmente destinate ad istituti quali il turno e reperibilità, possano alimentare a residuo la performance – ARAN parere Id: 35353

In sede di contrattazione integrativa annuale di riparto delle risorse decentrate è possibile introdurre una clausola che preveda che risorse stabili non liquidate, inizialmente destinate ad istituti quali il turno e reperibilità, possano alimentare a residuo la performance - ARAN parere Id: 35353

Con riferimento al quesito in esame, atteso che i criteri di riparto delle risorse sono per espressa previsione contrattuale (art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 16.11.2022) di prerogativa della contrattazione integrativa, non si ravvisano condizioni ostative ad introdurre nel Contratto Collettivo Integrativo annuale – CCI – una clausola che preveda di destinare alla performance le risorse non utilizzate nello stesso anno per atri titoli.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-sede-di-contrattazione-integrativa-annuale-di-riparto-delle-risorse-decentrate-e-possibile-introdurre-una-clausola-che-preveda-che-risorse-stabili-non-liquidate-inizialmente-destinate-ad-istituti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni