
Innanzitutto si conferma che l’istituto del cd. “galleggiamento”, disciplinato all’art. 60 comma 5 del nuovo CCNL dell’area dirigenziale del 16.07.2024, opera anche nei casi di segreterie convenzionate di cui all’art. 63 del medesimo testo contrattuale.
Con riguardo al riparto degli oneri, atteso che le disposizioni contrattuali sopra richiamate non entrano nel merito delle modalità di riparto, si ritiene che spetti agli enti, in sede di redazione della convenzione, stabilirne i criteri, così come si evince testualmente dal comma 3 dello stesso articolo 63, anche con riferimento all’aspetto del galleggiamento che comunque, ai sensi del comma 5 dell’art. 60 deve essere sempre “assicurato”.
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