
Innanzitutto si conferma che l’istituto del cd. “galleggiamento”, disciplinato all’art. 60 comma 5 del nuovo CCNL dell’area dirigenziale del 16.07.2024, opera anche nei casi di segreterie convenzionate di cui all’art. 63 del medesimo testo contrattuale.
Con riguardo al riparto degli oneri, atteso che le disposizioni contrattuali sopra richiamate non entrano nel merito delle modalità di riparto, si ritiene che spetti agli enti, in sede di redazione della convenzione, stabilirne i criteri, così come si evince testualmente dal comma 3 dello stesso articolo 63, anche con riferimento all’aspetto del galleggiamento che comunque, ai sensi del comma 5 dell’art. 60 deve essere sempre “assicurato”.
Per effetto della nuova disciplina contenuta all’art. 60 del CCNL dell’area siglato il 16.07.2025, opera ancora l’istituto del cd “galleggiamento” – ARAN parere id: 34552

Si conferma che la disciplina del cd. “galleggiamento” è contenuta al comma 5, dell’art. 60, rubricato “Nuova disciplina della retribuzione di posizione”, del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.7.2024 e che la quota di retribuzione spettante a tale titolo è – a tutti gli effetti – una componente della retribuzione di posizione, soggetta ai vincoli di contenimento della finanza pubblica.
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A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina della retribuzione di posizione dei segretari ex art.60 del CCNL 16.07.2024, in caso di nomina di un segretario proveniente dalla disponibilità, con la tutela di cui all’art. 43 comma 2 del CCNL 16.05.2001, in quanto proveniente da un ente di classe superiore, graduazione della retribuzione e riparto degli oneri – ARAN parere id: 34539

L’art. 60, commi 1 e 2 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.07.2024, innovando la precedente disciplina in materia di retribuzione di posizione dei Segretari comunali e provinciali, stabilisce che la retribuzione di posizione debba essere definita dagli Enti di titolarità in base alle rispettive classi demografiche ed in base a criteri predefiniti di graduazione, entro i valori minimi e massimi indicati, per ciascuna classe demografica, nella tabella dello stesso articolo.
Nel comma 6 (primo e secondo periodo) del medesimo articolo, con riguardo al segretario in stato di disponibilità, si precisa che allo stesso va riconosciuta la retribuzione di posizione nell’importo minimo di cui alla tabella corrispondente alla classe demografica dell’ente di ultima titolarità, anche con riferimento alla applicazione dell’art. 43, comma 2, del CCNL 16.05.2001, a garanzia della particolare tutela che era stata introdotta a favore del personale, nelle casistiche ivi contemplate.
L’art. 43, comma 2, del CCNL 16.05.2001, espressamente richiamato dal comma 6 dell’art. 60 in esame, come noto, dispone che in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di provenienza, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento durante il periodo di disponibilità.
In base al nuovo sistema introdotto dall’art. 60, il nuovo ente ove è conferito l’incarico – in modo analogo a quanto era previsto con la diversa disciplina della “maggiorazione” – potrà però prevedere, la corresponsione di una quota aggiuntiva, rispetto al minimo della fascia di appartenenza dell’ente, entro il valore massimo di tale fascia. Tale maggior valore dovrà ovviamente essere “giustificato” sulla base dei criteri di graduazione di cui al comma 2 dell’art. 60 adottati dall’Ente (ad esempio, sulla base dell’attribuzione di funzioni aggiuntive ovvero di una situazione di oggettivo disagio del contesto ambientale).
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