Utilizzo permessi ex Legge 104/1992 – Corte di Cassazione Ordinanza 23185/2025

Utilizzo permessi ex Legge 104/1992 - Corte di Cassazione Ordinanza 23185/2025

Con l’ordinanza n. 23185 del 12.08.2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche. La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l’assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l’uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge. L’onere della prova in materia circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto – quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore – è a carico del datore di lavoro.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-23185-del-12-8-2025-principio-di-diritto-utilizzo-permessi-ex-legge-104-1992/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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L’indennità di funzione, disciplinata dall’art. 97 del CCNL del 16.11.2022, può essere attribuita anche nel caso in cui non sia stato riconosciuto uno specifico incarico – ARAN parere Id: 35079

L’indennità di funzione, disciplinata dall’art. 97 del CCNL del 16.11.2022, può essere attribuita anche nel caso in cui non sia stato riconosciuto uno specifico incarico - ARAN parere Id: 35079

Sulla questione si evidenzia che la disciplina contrattuale di cui all’art. 97 del CCNL del 16.11.2022, dedicata all’”Indennità di Funzione” per il personale della Polizia Locale, non lega espressamente il riconoscimento di detta indennità all’attribuzione di uno specifico incarico facendo, invece, riferimento, esclusivamente al grado rivestito ed alle connesse responsabilità.  L’erogazione di detta indennità è di certo subordinata all’individuazione, in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. w) del medesimo CCNL, dei valori e dei criteri per il riconoscimento della stessa in funzione dei gradi rivestititi e delle connesse responsabilità, le quali dovranno comunque desumersi da atti formali secondo i rispettivi ordinamenti.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/domanda-lindennita-di-funzione-disciplinata-dallart-97-del-ccnl-del-16-11-2022-puo-essere-attribuita-solo-nel-caso-in-cui-sia-stato-riconosciuto-uno-specifico-incarico/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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