
La Corte riscontra il quesito di un Ente Locale che “chiedeva: se, al fine di procedere con il rimborso delle spese di viaggio in favore del dipendente in convenzione ai sensi dell’art. 23 CCNL sia sufficiente inserire nella convenzione stessa: il riconoscimento, in favore del dipendente, delle spese di viaggio per recarsi dal Comune capofila al secondo comune in convenzione; l’autorizzazione al dipendente per l’utilizzo del mezzo proprio; la distanza chilometrica tra i due comuni; la liquidazione mensile delle spese in questione”. Entrando nel merito della richiesta di parere, la questione sottoposta al vaglio consultivo della Sezione investe la tematica dell’istituto dello “scavalco condiviso” espressamente disciplinato dall’ordinamento generale del pubblico impiego che, nell’ottica dell’attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconosce ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001). In sostanza, il legislatore, pur prevedendo l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, ha previsto una serie di deroghe per facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali da parte di enti di piccole dimensioni o di enti che si trovano in particolari condizioni di riduzione di organico a causa dei vincoli legislativi sulle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni. In merito alla richiesta di parere, la Corte ritiene che l’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della distanza chilometrica, della tempistica e del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati. Per la remunerazione del personale dipendente impegnato nella gestione associata si consente al contratto collettivo decentrato integrativo “dell’ente utilizzatore”, ovviamente “con oneri a carico del proprio Fondo”, di prevedere specifiche forme di remunerazione, che devono comunque essere comprese tra le forme di incentivazione istituite e disciplinate dall’articolo 80 dello stesso contratto. Viene inoltre consentita l’applicazione, sempre “con oneri a carico dell’ente utilizzatore”, delle disposizioni sul trattamento di trasferta (cfr. artt. 23 e 57 CCNL 2022- funzioni locali). La Corte ritiene consentito il rimborso delle spese di viaggio, sia laddove lo spostamento avvenga dalla sede di un ente a quella dell’altro, sia laddove il dipendente, per recarsi nella sede dell’ente “utilizzatore”, si muova dalla propria residenza, in entrambi i casi però purché questa non sia coincidente con quella dell’ente “utilizzatore” stesso.
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