
Sulla questione si evidenzia che il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche acquisite, sia in applicazione dell’art. 16 del CCNL 21.05.2018 sia per effetto della disciplina introdotta dall’art. 14 del CCNL del 16.11.2022, sono parte integrante del trattamento economico del dipendente e, come si evince dalla formulazione letterale del citato comma 3 dell’art. 26, ove la richiesta di ricostituzione del rapporto venga accolta, al lavoratore dovrà essere attribuito “il trattamento economico corrispondente alla categoria/area, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro” comprendendo in tale dizione anche i differenziali stipendiali.
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