Approvata in via definitiva la legge italiana sull’Intelligenza Artificiale – Dipartimento per la trasformazione digitale 17.09.2025

Approvata in via definitiva la legge italiana sull’Intelligenza Artificiale - Dipartimento per la trasformazione digitale 17.09.2025

Il Senato ha approvato oggi in via definitiva la legge italiana sull’Intelligenza Artificiale. Si tratta del primo quadro normativo nazionale in Europa che disciplina sviluppo, adozione e governance dei sistemi di IA nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali e in piena coerenza con l’AI Act europeo.

La legge si fonda su princìpi di uso antropocentrico, trasparente e sicuro dell’IA, con particolare attenzione a innovazione, cybersicurezza, accessibilità e tutela della riservatezza. Interviene in modo organico su più settori che possono beneficiare di questa nuova tecnologia – sanità, lavoro, pubblica amministrazione e giustizia, formazione e sport – prevedendo garanzie di tracciabilità, responsabilità umana e centralità della decisione finale di una persona fisica.

Sul piano della governance, la norma designa Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) quali Autorità nazionali competenti: ACN vigila – con poteri ispettivi – sull’adeguatezza e la sicurezza dei sistemi, AgID gestisce le notifiche e promuove casi d’uso sicuri per cittadini e imprese, in un quadro di coordinamento interistituzionale stabile.

Il provvedimento istituisce inoltre un meccanismo di programmazione strategica: la Strategia nazionale per l’IA sarà predisposta e aggiornata con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, con il supporto di ACN e AgID e il coinvolgimento delle principali autorità settoriali. A rafforzarne la trasparenza è previsto un monitoraggio annuale al Parlamento.

Per accelerare competitività e adozione, la legge attiva un programma di investimenti da 1 miliardo di euro a favore di startup e PMI nei campi dell’IA, della cybersicurezza e delle tecnologie emergenti, sostenendo trasferimento tecnologico e filiere strategiche.

“L’Italia è il primo Paese UE con un quadro nazionale pienamente allineato all’AI Act. È una scelta che riporta l’innovazione nel perimetro dell’interesse generale, orientando l’IA a crescita, diritti e la piena tutela dei cittadini. Alle imprese diciamo con chiarezza: investite in Italia. Troverete una governance affidabile, regole trasparenti e un ecosistema pronto a sostenere progetti concreti in tutti i settori chiave del Paese”

I punti chiave della legge

  • Principi e tutele: uso antropocentrico e sicuro; trasparenza, accessibilità e protezione dei dati.
  • Settori applicativi: sanità (centralità del medico, dati per ricerca), lavoro (osservatorio e dignità del lavoratore), PA e giustizia (supporto decisionale tracciabile), scuola e sport (formazione e inclusione).
  • Governance nazionale: ACN e AgID Autorità competenti; coordinamento presso la Presidenza del Consiglio; Strategia IA aggiornata ogni due anni e report annuale al Parlamento.
  • Sostegno all’innovazione1 miliardo di euro per startup e PMI in IA e tecnologie correlate.

Con l’approvazione odierna, l’Italia si dota di un quadro stabile e pro-innovazione, capace di accelerare l’adozione dell’IA a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, allineando il Paese alle migliori pratiche europee e valorizzando le competenze nazionali.

Link: https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/approvata-in-via-definitiva-la-legge-italiana-sull-intelligenza-artificiale/

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La capacità assunzionale delle Unioni di Comuni – Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Veneto Deliberazione 143/2025/PAR

La capacità assunzionale delle Unioni di Comuni - Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Veneto Deliberazione 143/2025/PAR

La Corte, nell’affrontare il coordinamento tra la disciplina della capacità assunzionale introdotta dal D.L. 34/2019 (e dal D.M. 17 marzo 2020) per i Comuni “virtuosi” e il regime speciale delle Unioni di Comuni, ha evidenziato che l’Unione può assumere autonomamente, applicando la regola del 100% turnover ex L. 208/2015 (spazi propri), ovvero con spazi ceduti dai Comuni “virtuosi” (art. 32, comma 5, TUEL). In tale ipotesi, all’Unione si trasferiscono anche i corollari del regime comunale: a) deroga ai commi 557-quater e 562 (art. 7, co. 1, D.M. 17/3/2020); b) adeguamento del tetto del trattamento accessorio (art. 33, co. 2, D.L. 34/2019, ult. periodo). Tale ultima interpretazione risulta, infatti, coerente con il senso sotteso all’art. 5, comma 3, dello stesso D.M. che – come già specificato – concede addirittura spazi in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l’Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l’istituto del «comando»). La Sezione precisa che anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale. Del resto, una lettura in tal senso orientata si porrebbe anche a salvaguardia del principio di necessario coordinamento della finanza pubblica, sotteso alla finalità, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 4/2021/QMIG – attraverso il rinvio alla sentenza n. 22/2014 della Corte Costituzionale – finora perseguita dal legislatore, di incentivare le Unioni di comuni “orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, di quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell’organizzazione amministrativa, sia su quello dell’organizzazione politica”. A sua volta, la Sezione di controllo della Toscana, con la citata deliberazione n. 158/2023, ha ribadito che “laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di Comuni, come previsto dal ridetto art.32 Tuel, il Comune, in virtù dell’art.7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, non debba includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente”.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/143/2025/PAR?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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FOGLIO DI CALCOLO PER IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE PER I COMUNI PER L’ANNO 2025, CORREDATO DAL PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DELLE ASSUNZIONI IN DEROGA – STRUMENTI DI LAVORO

FOGLIO DI CALCOLO PER IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE PER I COMUNI PER L'ANNO 2025, CORREDATO DAL PROPSETTO PER IL CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DELLE ASSUNZIONI IN DEROGA - STRUMENTI DI LAVORO

Foglio di calcolo per il  rispetto dei limiti di spesa di personale e la programmazione delle nuove assunzioni per i Comuni, per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019 e dell’art. 1 c. 557 della l. 296/2006.

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