Erogazione incentivi tecnici – Corte dei conti Sezione regionale di controllo regione Veneto Deliberazione n. 49/2026/PAR

Erogazione incentivi tecnici - Corte dei conti Sezione regionale di controllo regione Veneto Deliberazione n. 49/2026/PAR

La Corte fornisce in via generale, alcune indicazioni in merito ai presupposti di erogazione degli incentivi tecnici, ripercorrendo il quadro giurisprudenziale richiamato nella richiesta di parere dell’Ente locale. L’art. 45, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l’incentivo per le funzioni tecniche sia corrisposto “dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo”. La norma si pone in continuità con il previgente comma 3, quarto periodo, dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale disponeva che “la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”. La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente pronunciata sulla portata di tali disposizioni, fornendo indicazioni sulle modalità di erogazione e liquidazione degli incentivi in parola (Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 53/2023/PAR, la Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna n. 43/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 120/2025/PAR). In primo luogo, è stato evidenziato che, analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, l’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 intesta alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) il compito di adottare “secondo i rispettivi ordinamenti” criteri generali per il riparto degli incentivi e per la “corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ”; ne discende, dunque, per gli enti l’opportunità di individuare anche le modalità attraverso le quali procedere alla previa verifica dell’effettivo svolgimento delle prestazioni incentivate. In secondo luogo, la Sezione ha declinato “in termini concreti” i principi sopra esposti, evidenziando che “la materiale erogazione”, presupponendo la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata, potrà, dunque, “avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione” (cfr. deliberazione n. 5/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia). È stato, infine, chiarito che, nel rispetto del quadro sopra delineato, la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi in parola rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato.

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Fabbisogno assunzionale. Disciplina attuale degli Enti virtuosi – Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Veneto Deliberazione n. 180/2025/PAR del 24 settembre 2025

Fabbisogno assunzionale. Disciplina attuale degli Enti virtuosi - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Veneto Deliberazione n. 180/2025/PAR del 24 settembre 2025

La Corte dei Conti ha esaminato il seguente quesito: “Alla luce della normativa vigente si chiede se un ente virtuoso ai sensi dei parametri di cui al D.M. del 17 marzo 2020 attuativo del d.l. n. 34/2019, la cui prima attuazione è scaduta al 31.12.2024 e non è stata adottata una proroga, possa procedere ad assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di cui all’art. 1 comma 557quater della l. 296/2006 qualora: (i) il bilancio sia in grado di assicurare la piena copertura alle assunzioni previste nella relativa sezione del PIAO ‘Organizzazione e capitale umano’; (ii) il limite 2011-2013, ove considerato, determinerebbe una situazione di perenne sotto-organicità dell’ente comunale, oltre che generare e mantenere disparità rispetto ad altri Comuni; (iii) non vi sarebbero pregiudizi alla finanza pubblica, atteso che le assunzioni in deroga garantirebbero un miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza”. La sezione, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, è pervenuta alle seguenti conclusioni: “deve ritenersi che il d.m. 17 marzo 2020 sia pienamente vigente, atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è venuta meno solo l’efficacia dell’art. 5 e della relativa Tabella 2, sicché la maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto, non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’ art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, nei limiti in cui la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulti superiore al valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell’art. 4, ferma restando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”.

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La capacità assunzionale delle Unioni di Comuni – Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Veneto Deliberazione 143/2025/PAR

La capacità assunzionale delle Unioni di Comuni - Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Veneto Deliberazione 143/2025/PAR

La Corte, nell’affrontare il coordinamento tra la disciplina della capacità assunzionale introdotta dal D.L. 34/2019 (e dal D.M. 17 marzo 2020) per i Comuni “virtuosi” e il regime speciale delle Unioni di Comuni, ha evidenziato che l’Unione può assumere autonomamente, applicando la regola del 100% turnover ex L. 208/2015 (spazi propri), ovvero con spazi ceduti dai Comuni “virtuosi” (art. 32, comma 5, TUEL). In tale ipotesi, all’Unione si trasferiscono anche i corollari del regime comunale: a) deroga ai commi 557-quater e 562 (art. 7, co. 1, D.M. 17/3/2020); b) adeguamento del tetto del trattamento accessorio (art. 33, co. 2, D.L. 34/2019, ult. periodo). Tale ultima interpretazione risulta, infatti, coerente con il senso sotteso all’art. 5, comma 3, dello stesso D.M. che – come già specificato – concede addirittura spazi in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l’Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l’istituto del «comando»). La Sezione precisa che anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale. Del resto, una lettura in tal senso orientata si porrebbe anche a salvaguardia del principio di necessario coordinamento della finanza pubblica, sotteso alla finalità, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 4/2021/QMIG – attraverso il rinvio alla sentenza n. 22/2014 della Corte Costituzionale – finora perseguita dal legislatore, di incentivare le Unioni di comuni “orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, di quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell’organizzazione amministrativa, sia su quello dell’organizzazione politica”. A sua volta, la Sezione di controllo della Toscana, con la citata deliberazione n. 158/2023, ha ribadito che “laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di Comuni, come previsto dal ridetto art.32 Tuel, il Comune, in virtù dell’art.7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, non debba includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente”.

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