Fabbisogno assunzionale. Disciplina attuale degli Enti virtuosi – Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Veneto Deliberazione n. 180/2025/PAR del 24 settembre 2025

Fabbisogno assunzionale. Disciplina attuale degli Enti virtuosi - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Veneto Deliberazione n. 180/2025/PAR del 24 settembre 2025

La Corte dei Conti ha esaminato il seguente quesito: “Alla luce della normativa vigente si chiede se un ente virtuoso ai sensi dei parametri di cui al D.M. del 17 marzo 2020 attuativo del d.l. n. 34/2019, la cui prima attuazione è scaduta al 31.12.2024 e non è stata adottata una proroga, possa procedere ad assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di cui all’art. 1 comma 557quater della l. 296/2006 qualora: (i) il bilancio sia in grado di assicurare la piena copertura alle assunzioni previste nella relativa sezione del PIAO ‘Organizzazione e capitale umano’; (ii) il limite 2011-2013, ove considerato, determinerebbe una situazione di perenne sotto-organicità dell’ente comunale, oltre che generare e mantenere disparità rispetto ad altri Comuni; (iii) non vi sarebbero pregiudizi alla finanza pubblica, atteso che le assunzioni in deroga garantirebbero un miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza”. La sezione, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, è pervenuta alle seguenti conclusioni: “deve ritenersi che il d.m. 17 marzo 2020 sia pienamente vigente, atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è venuta meno solo l’efficacia dell’art. 5 e della relativa Tabella 2, sicché la maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto, non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’ art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, nei limiti in cui la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulti superiore al valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell’art. 4, ferma restando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”.

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